venerdì 1 giugno 2012

Condanna in prima udienza per non aver partecipato alla mediazione

 

Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato in prima udienza i convenuti al versamento in favore dell’Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione. Il giudice ha applicato la sanzione prevista all’art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010 (nel testo modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138) condannando la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Il giudice non ha infatti ritenuto un “giustificato motivo” la  motivazione della mancata partecipazione addotta dai difensori dei convenuti che avevano ritenuto inutile il tentativo di mediazione <<in ragione della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette>>. Corretta è la decisione del giudice , anche alla luce dell’osservazione della Corte dei Conti che potrebbe condannare per danno erariale i giudici (togati e onorari) che non applichino la norma citata.

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