martedì 7 agosto 2012

MEDIAZIONE CIVILE - VERBALE DI OMOLOGA - lL Conservatore DEVE provvedere alla iscrizione dell'ipoteca giudiziale conenuta nell’accordo di conciliazione

Il verbale di accordo di mediazione, una volta omologato è    titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca, senza ulteriori passaggi , così hanno affermato i Giudici  del Tribunale di Varese che hanno ordinato al Conservatore di provvedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente
(QUESTO IL DECRETO)

""Trib. Varese, Sezione Prima civile, decreto 12 luglio 2012 (Pres. Buffone, est. Delmonte)
Omissis
Fatto
Osserva.
Ai sensi dell’art. 12 comma II, del d.lgs. 28/2010, il verbale di accordo, debitamente omologato, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca. Nell’alveo della mediazione, le parti – concludendo il negozio compositivo della lite – danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza che l’omologa incida sulla natura del patto. Ne discende che la previsione di cui all’art. 12 cit. va riferita, per l’appunto, all’accordo (eventualmente contenuto nel verbale) ma non ad atti diversi. Vi è, però, che nel caso in esame, è il Legislatore stesso ad avere effettuato una specifica scelta discrezionale prevedendo che l’ipoteca iscritta con l’accordo di mediazione sia “giudiziale”. Deve, dunque, prendersi atto di una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che vincola l’interpretazione nel senso di ritenere l’iscrizione, per l’appunto, giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti all’accordo e non al decreto.
E’ evidente che questa interpretazione presenta delle aporie: la base è volontaria ma la garanzia è giudiziale; d’altro canto, trattasi di scelta del legislatore favor mediatonis per evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litiganti di prevedere espressamente la garanzia nell’accordo, invece, oggi, assistito ope legis dal favore dell’ipoteca di tipo giudiziale.
Nulla per le spese, tenuto conto della particolarità della questione.
P.Q.M.
Ordina al Conservatore di provvedere alla iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente. Si comunichi. Nulla sulle spese
Decreto Esecutivo
Varese, 12.7.2012
Il giudice rel.
dr.ssa Chiara Delmonte
Il Presidente
dr. Giuseppe Buffone"

La parte che ha vinto il processo recupera le spese sostenute per la mediazione civile in quanto esborsi ex art.91 c.p.c.

La sentenza del Tribunale di Modena condanna la parte soccombente al rimborso della somma complessiva sostenuta per l’espletamento della mediazione, "stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.). Il convenuto va perciò condannato pure al rimborso della somma complessiva sostenuta per espletamento della mediazione.

venerdì 1 giugno 2012

Condanna in prima udienza per non aver partecipato alla mediazione

 

Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato in prima udienza i convenuti al versamento in favore dell’Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione. Il giudice ha applicato la sanzione prevista all’art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010 (nel testo modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138) condannando la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Il giudice non ha infatti ritenuto un “giustificato motivo” la  motivazione della mancata partecipazione addotta dai difensori dei convenuti che avevano ritenuto inutile il tentativo di mediazione <<in ragione della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette>>. Corretta è la decisione del giudice , anche alla luce dell’osservazione della Corte dei Conti che potrebbe condannare per danno erariale i giudici (togati e onorari) che non applichino la norma citata.

mercoledì 21 marzo 2012

Da oggi la mediazione obbligatoria anche per i sinistri e condominio

Finalmente anche le controversie vertenti su : risarcimento danni da sinistro stradale e di natanti e condominio, rintrano tra le materie che, ai sensi dell'art. 5 Dlgs 28/10 sono soggette all'obbligo di esperimento del tentativo di mediazione