venerdì 26 agosto 2011

IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA MEDIAZIONE

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri (25 agosto), ed entra in vigore oggi, il decreto ministeriale 6 luglio 2011 numero 145, contenente il “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010″.
Di seguito, il testo del D.M. 145 del 2011, in vigore da oggi, di modifica del precedente D.M. 18 ottobre 2010 n. 180.
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Ministero della Giustizia
Decreto 6 luglio 2011 n. 145 
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della  giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione  dei  criteri  e  delle modalita’ di iscrizione e tenuta  del  registro  degli  organismi  di mediazione e dell’elenco dei formatori  per  la  mediazione,  nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010
Il Ministro della Giustizia
di concerto con
il Ministro dello Sviluppo Economico
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28, recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18  giugno  2009,  n. 69, in materia di mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle controversie civili e commerciali;
Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9  giugno 2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri in  data  21  giugno  2011,  e  la  successiva  comunicazione   della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 
1.  All’articolo  3,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della giustizia 18  ottobre  2010,  n.  180,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le  parole:  «ovvero  persona  da  lui delegata  con  qualifica  dirigenziale»,   e   prima   delle   parole «nell’ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente:  «Il  direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la  vigilanza, si  puo’  avvalere  dell’Ispettorato  generale  del  Ministero  della giustizia.».
2. All’articolo  17,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della giustizia 18  ottobre  2010,  n.  180,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le  parole:  «ovvero  persona  da  lui delegata  con  qualifica  dirigenziale»,   e   prima   delle   parole «nell’ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo, e’ aggiunto il  seguente  periodo:  «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di  esercitare  la vigilanza, si puo’ avvalere dell’Ispettorato generale  del  Ministero della giustizia.».
Art. 2 
Modifiche all’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 
1.  All’articolo  4,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro  della giustizia 18  ottobre  2010,  n.  180,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b)  il  possesso, da parte  dei  mediatori,  di  una  specifica  formazione  e  di  uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18,  nonche’  la  partecipazione,  da parte dei mediatori, nel biennio  di  aggiornamento  e  in  forma  di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;».
Art. 3 
Modifiche all’articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia  18 ottobre 2010, n. 180 
1.  All’articolo  7,  comma  5,  del  decreto  del  Ministro  della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c)  sono  aggiunte le seguenti:
a) «d) che, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del  decreto legislativo, il mediatore svolge  l’incontro  con  la  parte  istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in  mediazione,  e la segreteria dell’organismo puo’ rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della  medesima  parte  chiamata  e  mancato  accordo,  formato   dal mediatore  ai  sensi  dell’articolo  11,   comma   4,   del   decreto legislativo;»;
b) «e) criteri inderogabili per l’assegnazione  degli  affari  di mediazione predeterminati e  rispettosi  della  specifica  competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla  tipologia di laurea universitaria posseduta.».
Art. 4 
Modifiche all’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia  18 ottobre 2010, n. 180 
1. All’articolo 8 del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  18 ottobre 2010, n. 180, e’ aggiunto, in fine, il  seguente  comma:  «4. L’organismo iscritto  e’  obbligato  a  consentire,  gratuitamente  e disciplinandolo nel proprio regolamento, il  tirocinio  assistito  di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b)».
Art. 5 
Modifiche all’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 
1. All’articolo 16 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono  sostituite dalle seguenti: «un quarto»;
b) al comma 4, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e  della  meta’ per i restanti, salva la riduzione  prevista  dalla  lettera  e)  del presente comma, e non si  applica  alcun  altro  aumento  tra  quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello  previsto  dalla lettera b) del presente comma»;
c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto  di  un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere  ridotto  a  euro quaranta per il primo scaglione e ad euro  cinquanta  per  tutti  gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera  c)  del presente comma»;
d) il comma 8 e’ sostituito  dal  seguente:  «Qualora  il  valore risulti  indeterminato,  indeterminabile,  o  vi  sia  una   notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore  di riferimento, sino al limite di  euro  250.000,  e  lo  comunica  alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di  mediazione  il valore risulta diverso, l’importo dell’indennita’ e’  dovuto  secondo il corrispondente scaglione di riferimento.»;
e) al comma 9, e’ aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «Il regolamento  di  procedura  dell’organismo  puo’  prevedere  che   le indennita’ debbano essere corrisposte per intero prima  del  rilascio del  verbale  di  accordo  di  cui  all’articolo   11   del   decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il  mediatore  non  possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;
f) dopo il comma 13 e’ aggiunto il  seguente:  «14.  Gli  importi minimi delle indennita’ per ciascun scaglione  di  riferimento,  come determinati a norma della tabella A  allegata  al  presente  decreto, sono derogabili.».
Art. 6 
Modifiche all’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 
1. All’articolo 20 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «il  responsabile»  e  prima  delle parole «verifica il possesso», sono inserite  le  seguenti:  «,  dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,»;
b) al comma 2, le  parole  «sei  mesi»,  ovunque  presenti,  sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;
c) al comma 3, dopo le parole «il  responsabile»  e  prima  delle parole «verifica il possesso», sono inserite  le  seguenti:  «,  dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,»;
d) al comma 4, le  parole  «sei  mesi»,  ovunque  presenti,  sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».
Art. 7 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.

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