
In particolare, la mancata partecipazione alla procedura di mediazione della parte costituita nell'eventuale futuro giudizio, ove non sia sorretta da un giustificato motivo, viene sanzionata dal giudice con una condanna al pagamento di una somma corrispondente ad un importo pari al contributo unificato previsto proprio per quel giudizio.
La disposizione introdotta dalla manovra 2011 si estende espressamente a tutti i casi in cui l'esperimento del tentativo di conciliazione è obbligatorio.
La somma è dovuta a titolo di sanzione, viene quindi versata alle entrate del bilancio dello Stato .
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