Con la manovra 2011, tra i tanti, cambia anche l’art. 8 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in tema di mediazione, in quanto con l’art. 2, comma 35-sexies della legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del decreto legge n. 138/2011, il legislatore inserisce un ultimo periodo ad integrazione del predetto art. 8.
In particolare, la mancata partecipazione alla procedura di mediazione della parte costituita nell'eventuale futuro giudizio, ove non sia sorretta da un giustificato motivo, viene sanzionata dal giudice con una condanna al pagamento di una somma corrispondente ad un importo pari al contributo unificato previsto proprio per quel giudizio.
La disposizione introdotta dalla manovra 2011 si estende espressamente a tutti i casi in cui l'esperimento del tentativo di conciliazione è obbligatorio.
La somma è dovuta a titolo di sanzione, viene quindi versata alle entrate del bilancio dello Stato .
In particolare, la mancata partecipazione alla procedura di mediazione della parte costituita nell'eventuale futuro giudizio, ove non sia sorretta da un giustificato motivo, viene sanzionata dal giudice con una condanna al pagamento di una somma corrispondente ad un importo pari al contributo unificato previsto proprio per quel giudizio.
La disposizione introdotta dalla manovra 2011 si estende espressamente a tutti i casi in cui l'esperimento del tentativo di conciliazione è obbligatorio.
La somma è dovuta a titolo di sanzione, viene quindi versata alle entrate del bilancio dello Stato .
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