giovedì 22 dicembre 2011

Circolare "chiarificatoria" del ministero

Il Ministero della Giustizia, con circolare del 20 dicembre scorso, ha inteso chiarire i dubbi interpretativi insorti all’indomani del decreto interministeriale numero 145 del 2011.
Di seguito, i punti essenziali della circolare.
A) Sull’attività di vigilanza
L’amministrazione esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva (verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti) che successiva (verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie nonché le direttive di questa amministrazione).
B) Sul tirocinio assistito
- L’obbligo del tirocinio assistito riguarda solo i mediatori già iscritti;
- la partecipazione al tirocinio assistito comporta solo la presenza del mediatore in tirocinio senza compimento di ulteriore attività che riguardi l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento;
- costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio ad una singola fase del procedimento di mediazione;
- costituisce partecipazione valida, allo stato e tenuto conto del limitato numero di mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, anche la sola presenza del mediatore in tirocinio alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte;
- il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni 2 anni;
- la determinazione del numero dei mediatori in tirocinio che possono essere presenti di volta in volta è lasciata alla valutazione del responsabile dell’organismo, che terrà conto della natura dell’affare di mediazione e della propria capacità organizzativa e strutturale.
C) Sui criteri di assegnazione degli affari di mediazione
- Nei singoli regolamenti non si potrà fare generico rinvio alla previsione di cui all’art.3 del d.i. 145/2011;
- tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, cioè le specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all’attività professionale esercitata.
D) Sulla chiusura del procedimento
- Nei casi in cui vi è obbligatorietà del tentativo di conciliazione, è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il mediatore dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento di mediazione.
E) Sulle modifiche in materia di indennità
- Le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva;
- al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione, entrambe devono essere corrisposte;
- oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’art.16, commi 3 e ssgg. del d.m. 180/2010, come modificati dall’art.5 del d.m. 145/2011;
- oltre alla suddetta indennità complessiva dovranno essere corrisposte, altresì, le spese vive, purchè documentate dall’organismo di mediazione;
- in caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.76 del t.u. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso né nei confronti della parte né nei confronti dell’erario o, in generale, dell’amministrazione.

mercoledì 21 dicembre 2011

Fallisce il tentativo di sospensione della mediazione

Fallisce il tentativo di sospendere l'efficacia del regolamento attuativo delle disposizioni in materia di mediazione civile.

Il Tar Lazio, infatti, con l'ordinanza 20 dicembre 2011, n. 4911 e l'ordinanza 20 dicembre 2011, n. 4909, ha rigettato la sospensione dell'efficacia del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e del successivo D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

Secondo i giudici romani  non sussisteva un danno grave e irreparabile ai fini della concessione della richiesta misura cautelare.

I ricorsi erano stati presentati dall'Unione Nazionale delle Camere Civili contro il Ministero della Giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

martedì 20 dicembre 2011

Relazione del presidente emerito della Corte Costituzionale G.M. Flick

A proposito di mediazione leggete come conclude la relazione il presidente emerito della Corte Costituzionale G.M. Flick

 
La mediazione civile e commerciale: giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?* Gli interrogativi  del Presidente emerito della Corte Costituzionale e già Ministro di Grazia e Giustistia nel 1996, avvocato Giovanni Maria Flick. Il relatore  si pone  tre domande che sono alla ricerca di una risposta intorno alla mediazione civile e commerciale: 1) Ce ne era veramente bisogno? 2) Si poteva fare? 3) A che serve? Questa la risposta conclusiva dell'emerito avvocato:
" In un tempo in cui vanno valorizzate le prassi virtuose, in cui le riforme migliori non sono quelle che muovono dall’alto, ma quelle che coinvolgono tutti ad ogni livello e dimensione del sociale, non vedo perché non guardare al nuovo modello conciliativo in una prospettiva ottimistica. “Serve?”: i delatori della mediazione non esitano a dire di no. Io credo invece di si, quale espressione del “sociale” a metà strada tra Stato ed autonomia privata.

sabato 5 novembre 2011

Molto riuscito il convegno sulla mediazione di Mesoraca

 
A L COMUNE DI MESORACA : CONVEGNO SULLA MEDIAZIONE CIVILE.

Si è tenuto nella serata del 4 novembre, presso la sala consiliare del Comune di Mesoraca: un convegno sulla mediazione finalizzata alla conciliazione, promosso dall’ Ente Comunale con il supporto scientifico dell’ Avv. Luigi Quintieri, mediatore professionistam esperto in materia di ADR, rappresentante regionale di un organismo di mediazione.All’evento hanno partecipato, oltre al sindaco Armando Foresta che ha annunciato con entusiasmo l’apertura dell’ ufficio di conciliazione comunale ai numerosi cittadini e professionisti presenti, il direttore generale dell’ ASP di Catanzaro Dott.ssa Elga Rizzo che ha introdotto i lavori e l'Avv. Luigi Quintieri che ha relazionato in merito al nuovo  istituto della mediazione . “ E’ importante sottolineare che dal 20 marzo 2011, data di entrata  in vigore del tentativo obbligatorio di conciliazione al 30 settembre 2001- dice Quintieri- i cittadini che in tutta la nazione hanno avviato istanze di mediazione sono oltre 30000, con un già notevole risparmio per tutti coloro che hanno risolto le loro controversie attraverso la conciliazione , pari ad 80 milioni di euro- conclude- considerato che una mediazione costa circa dieci volte meno di una causa civile”. Durante l’intervento, il coordinatore Quintieri, si è soffermato sui vantaggi di questa procedura: la rapidità – durata massima 120 gg.-, l’economia, -esenzione di imposte,tasse e contributi, agevolazioni fiscali e la reciproca soddisfazione tra le parti.

giovedì 13 ottobre 2011

Convegno a Sersale CZ sulla mediazione civile

L'amministrazione comunale di Sersale ( CZ) ha organizzato per giorno 20 Ottobre, ore 16:30, presso la sala consiliare: un convegno sulla mediazione civile e commerciale. Nel corso dell'evento, gli amministratori informeranno la cittadinanza dell' apertura dell'ufficio di conciliazione comunale .  All' evento , oltre ai rappresentanti istituzionali dell' Ente, l' Avv. Luigi Quintieri che ha relazionato  sull'istituto, rispondendo alle numerose domande dei cittadini e professionisti presenti.
Città di Sersale

mercoledì 21 settembre 2011

Ok alla Conciliazione anche dall' UE

Brutta notizia, per chi confida nell' illegittimità della norma che prevede l'obbligatorietà della conciliazione, anche una risoluzione della Parlamento Europeo promuove la Riforma Italiana.
" L' obbligatorietà è valida quando il sistema giustizia è congestionato come in Italia" - Questo in sostanza il contenuto della risoluzione del 13 settembre scorso sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli stati membri impatto della stessa sulla mediazione e  sua adozione da parte dei tribunali.

martedì 20 settembre 2011

Sanzioni per chi diserta la mediazione

Con la manovra 2011, tra i tanti, cambia anche l’art. 8 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in tema di mediazione, in quanto con l’art. 2, comma 35-sexies della legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del decreto legge n. 138/2011, il legislatore inserisce un ultimo periodo ad integrazione del predetto art. 8.

In particolare, la mancata partecipazione alla procedura di mediazione della parte costituita nell'eventuale futuro giudizio, ove non sia sorretta da un giustificato motivo, viene sanzionata dal giudice con una condanna al pagamento di una somma corrispondente ad un importo pari al contributo unificato previsto proprio per quel giudizio.

La disposizione introdotta dalla manovra 2011 si estende espressamente a tutti i casi in cui l'esperimento del tentativo di conciliazione è obbligatorio.
La somma è dovuta a titolo di sanzione, viene quindi versata alle entrate del bilancio dello Stato .

venerdì 26 agosto 2011

IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA MEDIAZIONE

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri (25 agosto), ed entra in vigore oggi, il decreto ministeriale 6 luglio 2011 numero 145, contenente il “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010″.
Di seguito, il testo del D.M. 145 del 2011, in vigore da oggi, di modifica del precedente D.M. 18 ottobre 2010 n. 180.
- – -
Ministero della Giustizia
Decreto 6 luglio 2011 n. 145 
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della  giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione  dei  criteri  e  delle modalita’ di iscrizione e tenuta  del  registro  degli  organismi  di mediazione e dell’elenco dei formatori  per  la  mediazione,  nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010
Il Ministro della Giustizia
di concerto con
il Ministro dello Sviluppo Economico
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28, recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18  giugno  2009,  n. 69, in materia di mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle controversie civili e commerciali;
Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9  giugno 2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri in  data  21  giugno  2011,  e  la  successiva  comunicazione   della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 
1.  All’articolo  3,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della giustizia 18  ottobre  2010,  n.  180,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le  parole:  «ovvero  persona  da  lui delegata  con  qualifica  dirigenziale»,   e   prima   delle   parole «nell’ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente:  «Il  direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la  vigilanza, si  puo’  avvalere  dell’Ispettorato  generale  del  Ministero  della giustizia.».
2. All’articolo  17,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della giustizia 18  ottobre  2010,  n.  180,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le  parole:  «ovvero  persona  da  lui delegata  con  qualifica  dirigenziale»,   e   prima   delle   parole «nell’ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo, e’ aggiunto il  seguente  periodo:  «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di  esercitare  la vigilanza, si puo’ avvalere dell’Ispettorato generale  del  Ministero della giustizia.».
Art. 2 
Modifiche all’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 
1.  All’articolo  4,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro  della giustizia 18  ottobre  2010,  n.  180,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b)  il  possesso, da parte  dei  mediatori,  di  una  specifica  formazione  e  di  uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18,  nonche’  la  partecipazione,  da parte dei mediatori, nel biennio  di  aggiornamento  e  in  forma  di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;».
Art. 3 
Modifiche all’articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia  18 ottobre 2010, n. 180 
1.  All’articolo  7,  comma  5,  del  decreto  del  Ministro  della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c)  sono  aggiunte le seguenti:
a) «d) che, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del  decreto legislativo, il mediatore svolge  l’incontro  con  la  parte  istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in  mediazione,  e la segreteria dell’organismo puo’ rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della  medesima  parte  chiamata  e  mancato  accordo,  formato   dal mediatore  ai  sensi  dell’articolo  11,   comma   4,   del   decreto legislativo;»;
b) «e) criteri inderogabili per l’assegnazione  degli  affari  di mediazione predeterminati e  rispettosi  della  specifica  competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla  tipologia di laurea universitaria posseduta.».
Art. 4 
Modifiche all’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia  18 ottobre 2010, n. 180 
1. All’articolo 8 del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  18 ottobre 2010, n. 180, e’ aggiunto, in fine, il  seguente  comma:  «4. L’organismo iscritto  e’  obbligato  a  consentire,  gratuitamente  e disciplinandolo nel proprio regolamento, il  tirocinio  assistito  di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b)».
Art. 5 
Modifiche all’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 
1. All’articolo 16 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono  sostituite dalle seguenti: «un quarto»;
b) al comma 4, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e  della  meta’ per i restanti, salva la riduzione  prevista  dalla  lettera  e)  del presente comma, e non si  applica  alcun  altro  aumento  tra  quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello  previsto  dalla lettera b) del presente comma»;
c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto  di  un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere  ridotto  a  euro quaranta per il primo scaglione e ad euro  cinquanta  per  tutti  gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera  c)  del presente comma»;
d) il comma 8 e’ sostituito  dal  seguente:  «Qualora  il  valore risulti  indeterminato,  indeterminabile,  o  vi  sia  una   notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore  di riferimento, sino al limite di  euro  250.000,  e  lo  comunica  alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di  mediazione  il valore risulta diverso, l’importo dell’indennita’ e’  dovuto  secondo il corrispondente scaglione di riferimento.»;
e) al comma 9, e’ aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «Il regolamento  di  procedura  dell’organismo  puo’  prevedere  che   le indennita’ debbano essere corrisposte per intero prima  del  rilascio del  verbale  di  accordo  di  cui  all’articolo   11   del   decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il  mediatore  non  possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;
f) dopo il comma 13 e’ aggiunto il  seguente:  «14.  Gli  importi minimi delle indennita’ per ciascun scaglione  di  riferimento,  come determinati a norma della tabella A  allegata  al  presente  decreto, sono derogabili.».
Art. 6 
Modifiche all’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 
1. All’articolo 20 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «il  responsabile»  e  prima  delle parole «verifica il possesso», sono inserite  le  seguenti:  «,  dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,»;
b) al comma 2, le  parole  «sei  mesi»,  ovunque  presenti,  sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;
c) al comma 3, dopo le parole «il  responsabile»  e  prima  delle parole «verifica il possesso», sono inserite  le  seguenti:  «,  dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,»;
d) al comma 4, le  parole  «sei  mesi»,  ovunque  presenti,  sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».
Art. 7 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.

lunedì 27 giugno 2011

Ancora 30 iscritti al corso di Cosenza

Giovedi 23 Giugno, presso la sala convegni dell' Hotel Holiday Hinn di Cosenza ,L'Avv. Luigi Quintieri  ha dato avvio al nuovo corso per mediatore civile e commerciale, promosso nella città di Cosenza.
Il corso tenuto dal Prof. Gregorio d' Amato, come consueto, ha ricevuto il numero massimo delle adesioni .

venerdì 17 giugno 2011

IMPORTANTI NOVITA' DAL MINISTERO

Importanti novità da via Arenula ,una recentissima circolare, il cui testo è allegato nel link sottostante, ci  informa  che per gli organismi e gli enti di formazione iscritti  e per quanto concerne le comunicazioni sulle modifiche dei requisiti, dei dati e del numero dei mediatori o dei formatori inoltrate dagli stessi enti al ministero, SE ENTRO 30 GIORNI NON VIENE ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE, VALE LA REGOLA DEL SILENZIO ASSENSO. Ciò non toglie, però, che successivamente l'amministrazione possa intervenire "o in via di autoannullamento o, comunque, attivando quei poteri che sono da porre in relazione alla propria funzione di vigilanza".

IL LINK DELLA CIRCOLARE

giovedì 26 maggio 2011

ALFANO : LA CONCILIAZIONE RESTERA' OBBLIGATORIA

"L'obbligatorietà c'è e ci sarà, rimane, è un punto che serve a introdurre questa idea nella società italiana". Questo è quanto affermato dal ministro Angelino Alfano,  al convegno 'Mediazione fra efficienza e competitività", tenutosi a Roma ieri pomeriggio.
Questo, cari amici, mette a tacere  gli scettici.  La Corte Costituzionale anche se dovesse smentirsi (considerato che si è già espressa  sul tema dell'obbligatorietà), rilevando vizi, gli stessi potranno essere sanati, con una legge successiva.  Molto applaudito  l'intervento della dott.ssa Iannini. Di pura partigianeria  l'intervento del presidente Alpa del CNF, che la gremitissima platea  dei mediatori  non ha  gradito ed in forte minoranza con quasi tutti gli intervenuti.
Il ministro Alfano, inoltre,  ha anche  ammonito la platea di operatori del diritto sull'importanza che il governo attribuisce alla "qualità". Secondo quanto ha annunciato il ministro "gli organismi saranno guardati con occhi non distratti né benevoli: saremo attentissimi al rispetto delle regole. Gli imbrogli tanto si scoprono sempre, e chi li fa lo fa a danno di se stesso e di tutti gli altri, perché quando vengono scoperti vengono poi rimessi in discussione gli istituti".

Al seguente link l'intervento del ministro On. Angelino Alfano

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_8_1_1.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NVA640827

lunedì 23 maggio 2011

Presso la sede del Giudice di Pace di Rogliano è aperto l' ufficio di conciliazione


Quintieri, Corvino al centro, Naccarato a destra con i conciliatori di Rogliano
Con grande entusiasmo da parte della cittadinanza , nel pomeriggio di sabato scorso, è stato tagliato il nastro all' ufficio di conciliazione comunale di Rogliano CS. Alla cerimonia erano presenti il sindaco della città Avv. Giuseppe Gallo, il delegato l'Avv. Andea Corvino , la dott.ssa Morena Naccarato e il coordinatore Regionale Luigi Quintieri che ha illustrato i vantaggi di questo importante servizio offerto ai  cittadini. Presenti , inoltre molti professionisti del luogo che hanno posto domande al coordinatore Quintieri che, grato per i notevoli spunti di riflessione, è stato ben lieto di rispondere . Presente, anche , un nutrito numero di cittadini che, avevano preparato per l'occasione diversi dolci , per allietare i presenti . L' ufficio è sito nella medesima sede del Giudice di Pace di Rogliano in via E. Altomare.

domenica 22 maggio 2011

Gazzetta del sud: A Paola inaugurato l'ufficio di conciliazione

Nasce anche in città l'ufficio per la mediazione e conciliazione civile L'ufficio resterà aperto tutti i martedì e i giovedì dalle 8,30 alle 10,30



Nuovo servizio a favore dell'utenza al Sant'Agostino ( in foto), sede vari uffici del comune di Paola.  Ieri con i vertici dell' Organismo e i dirigenti del Comune durante la conferenza l'apposita conferenza stampa è stato illustrato e ufficializzata che nel Comune di Paola viene attivato questo importante servizio voluto dal sindaco e dalla maggioranza che sono stati ringraziati dai delegati Anpar. Di cose si tratta? «Il 20 marzo scorso - dice il delegato comunale Manuel Maffongelli - segna l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria nelle controversie riguardanti diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglie, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante la responsabilità medica e la diffamazione con il mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari». Pertanto chiunque è interessato ad esercitare un'azione relativa ad un controversia in una delle discipline sopraelencate è tenuto preliminarlente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs 28/2010. Restano fuori dall'obbligatorietà le controversie relative alle cause condominali e a quelle per sinistri causati dalla circolazione di veicoli e da natanti. Per tali controversie che avrebbero dovuto entrare in vigore anche quest'anno l'obbligatorietà scatterà invece dal 20 marzo 2012. Alla conferenza stampa di ieri tenutasi nella sede consiliare del Sant'Agostino erano presenti oltre al mediatore Manuel Maffongelli  e l' avvocato Andrea Covino, l' Avv. Luigi Quintieri. .La conferenza stampa è stata organizzata dall'assessore al Bilancio e altre deleghe Francesco Città che ha introdotto i lavori, dal capogruppo consiliare della maggioranza avvocato Graziano Di Natale. Sono seguiti gli interventi dei delegati. «Come ogni novità - ha detto - anche l'istituto di mediazione già presente in moltissimi Stati del mondo, è stato accolto in Italia con perplessità, soprattutto per l'avversione di alcune categorie professionali che temono di vedere pregiudicati i propri interessi. Tutto questo con grave danno per i cittadini che invece avvalendosi della mediazione avranno certezza dei tempi perché ogni provvedimento conciliativo deve completarsi nel termine di 4 mesi. L'ufficio di mediazione sarà aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 10,30 presso la sala polifunzionale del Sant'Agostino.

mercoledì 18 maggio 2011

A Rogliano CS- Incontro sulla mediazione ed inagurazione ufficio di conciliazione

Si informa che sabato 21 maggio , ore 17, si tiene incontro sulla conciliazione ed inagurazione ufficio di conciliazione comunale   di Rogliano . La notizia ci perviene dal mediatore professionista Dott.ssa Morena Naccarato . All'evento , tenutosi, alle ore 17.00 , presso la sede dell'ufficio del Giudice di Pace di Rogliano,  sita in via E. Altomare, 15 ha preso parte, oltre al sindaco Gallo, l' Avv. Luigi Quintieri che ha presentato i vantaggi della mediazione e la sua procedura.

martedì 10 maggio 2011

Sportello conciliazione presso la Confartigianato


SPORTELLO DELLA CONCILIAZIONE ATTIVATO IN CONFARTIGIANATO 
Si e' tenuto nei giorni scorsi, presso la Confartigianato di Crotone, un importante  evento formativo dal titolo “ i riti alternativi al giudizio civile, promosso  dalla nostra Associazione.”
L' incontro rivolto alle piccole e medie imprese della Provincia di Crotone  aveva ad oggetto la presentazione dello sportello della conciliazione, presso gli uffici provinciali  della Confartigianato di Crotone, . Al convegno erano presenti il segretario generale dell'Associazione, Salvatore Luca', il mediatore professionista Avv. Raffaella Spano' e il coordinatore regionale  Avv. Luigi Quintieri
che ha molto apprezzato il vivo interesse manifestato dai molti imprenditori presenti, verso questo nuovo  istituto. Quintieri durante il suo intervento ha evidenziato come "il rilancio dell' economia avviene anche attraverso l'efficienza  della giustizia considerato  che il nostro Paese e' collocato al 156 posto della graduatoria mondiale per l'efficienza giudiziaria...L' istituto della  conciliazione- ha concluso nel suo intervento Quintieri- e' sicuramente un valido strumento anche per le imprese che, potranno in pochi mesi e con costi contenuti, risolvere le proprie controversie".
Salvatore Lucà ha  ribadito come Confartigianato opera a 360° a favore delle imprese e questo ulteriore strumento concesso presso le sedi di Crotone, Cirò Marina ed Isola di Capo Rizzuto al mondo delle PMI  è un ulteriore dimostrazione dell'impegno continuo profuso a favore della nostra economia.
Negli uffici di Confartigianato, un giorno la settimana, il mediatore professionista, Avv Raffaella Spanò, sarà presente in Associazione per prestare gratuitamente consulenza a tutti gli imprenditori che ne faranno richiesta. Il nuovo sportello di conciliazione sarà attivo dal prossimo 20 maggio, ogni associato potrà prenotare una colloquio  inviando una email a confcrotone@libero.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonando ai seguenti numeri: 0962902114 – 0962373559. Lucà in conclusione della conferenza ha dichiarato che i tentativi di conciliazione che saranno esperiti, dovranno contribuire a diminuire i carichi di lavoro nei Tribunali  a totale vantaggio delle imprese e dei cittadini che potranno  così contare su  possibili  rapide risoluzioni  delle proprie controversie e di conseguenza anche su una giustizia in generale più efficiente.

Quotidiano Economico Online www.calabriaeconomia.it
4 maggio 2011

venerdì 29 aprile 2011

Credito d'imposta per l'anno 2010, per tutti coloro che hanno espletato il tentativo di conciliazione

Buone notizie per i contribuenti che si sono avvalsi nel 2010 del servizio di Conciliazione, la mediazione svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale. L'Assonime - Associazione fra le società italiane per azioni - conferma che questi potranno, infatti, beneficiare di un credito di imposta fino a 500 euro, se la mediazione si è chiusa favorevolmente, o fino a 250 euro, qualora il tentativo di conciliazione si sia invece risolto negativamente. Ricordiamo che la mediazione, per alcune materie, è diventata obbligatoria dal 21 marzo scorso.
A partire da quest'anno, perciò, il Ministero di Giustizia è tenuto a comunicare ai contribuenti, entro e non oltre il 30 maggio, l'esatto importo del credito d'imposta spettante. Tale cifra può essere utilizzata in compensazione tramite modello F24 oppure, se non si è titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. I contribuenti dovranno quindi indicare l'importo del "bonus conciliazione" nella colonna 1 del quadro G, sezione VI, rigo G8, sulla base dell'ammontare del credito comunicato dal ministero.
I termini di scadenza per la presentazione del modello 730 sono ormai vicini: 2 maggio per chi lo presenta ai sostituti d'imposta, che prestano assistenza fiscale, o 31 maggio per chi si avvale dei Caf o dei professionisti abilitati.

giovedì 14 aprile 2011

Mediazione civile: pronuncia Tar Lazio non sospende la mediazione

Ieri i nemici , rectius gli pseudo-amici della mediazione e conciliazione , hanno fatto circolare in giro che " la conciliazione" fosse sospesa. Moltissimi i colleghi che mi hanno chiamato allarmati , per avere informazioni in merito. Mi rendo conto che, mio malgrado , continua l'attività di disinformazione che già  ha prodotto molteplici danni a molti professionisti. Con riferimento alla pronuncia emessa ieri dal Tar del Lazio, il Ministero della Giustizia  ha precisato che, il giudice amministrativo ha rimesso la questione dell’obbligatorietà della mediazione alla Corte costituzionale perché si pronunci come nelle sue prerogative, ma, significativamente, non ha sospeso, come pure avrebbe potuto, il regolamento attuativo impugnato che, al pari della corrispondente disciplina legislativa, resta vigente e operante, come in ogni altro dei molti casi in cui pende una questione di legittimità su norme processuali.
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.wp;jsessionid=C6BC4FDC726B7D23830CD1A039C44FBF.ajpAL02?previsiousPage=homepage&contentId=COM629401

mercoledì 13 aprile 2011

MEDIAZIONE CIVILE ORDINANZA DEL TAR: STIAMO AI FATTI E NON ALLE ESALTAZIONI

cartoon_tutela1Il TAR Lazio del 12 aprile 2011 ha emesso un’ordinanza "interlocutoria" che non, ha valore definitivo,  è  servita, soltanto   a tenere aperto il dialogo tra coloro che hanno proposto il ricorso e i cittadini. L’ordinanza emessa  può essere suscettibile di cambiamenti e sviluppi, ma, l’ossatura della legge  resta ed è quella  stabilita nell’art. 60 DELLA  LEGGE 69/2009, nel D. Leg.vo 28/2010 e  nel D.M. 180/2010.
L’aver dichiarato  rilevante e non manifestamente  infondata, in relazione agli artt.  24 e 77 della Costituzione, la questione  di legittimità costituzionale di alcuni commi dell’art. 5 , non ha fatto altro che rafforzare l’istituto della mediazione civile , che comunque resta vigente  così come pubblicata.  Salvo che la Corte Costituzionale non smentisca se stessa a proposito di procedibilità di alcune controversie civili, (sentenze: cfr. Corte Cost. 13 luglio 2000, n. 276; Corte Cost. 4 marzo 1992, n. 82 e, in relazione al giusto processo, Corte Cost. 19 dicembre 2006, n. 436 - n. 47 del 1964, nn. 56, 83, 113 del 1963, n. 40 del 1962 - n. 46 del 1974 -) per ora è necessario solo isolare  chi fino ad oggi ha solo mirato all’aggravamento dei conflitti sociali.
La Corte Costituzionale, ha sempre affermato che lo scopo  deflattivo dei procedimenti civili connaturati al tentativo di conciliazione obbligatoria, rappresentano certamente un interesse generale, anche in considerazione dei tempi ristretti nei quali si deve concludere la procedura di mediazione (quattro mesi) e del costo ragionevolmente contenuto per le parti che vi ricorrono, non si vede ora per quale motivi dovrebbe andare contro corrente e contro l'U.E.
A tal proposito, dice il presidente Pecoraro, dell'Associazione Nazionale per l'Arbitrato e la Conciliazione, tutti hanno detto e  parlato di tariffe applicabili alla  mediazione ma NESSUNO,-  T.A.R.  compreso - ha mai fatto un raffronto serio tra quello che costa - anche in termine di tempo-  un giudizio ordinario e una conciliazione. Un giudizio per un valore di causa di euro  516.501, che parte dalla difesa stragiudiziale costerà quanto in appresso:
  • difesa stragiudiziale  euro 5.653,21 per parte;
  • giudizio di primo grado 23.788,67 per parte.
Dopo la sentenza la parte che ha avuto ragione nel giudizio  deve attivarsi per recuperare quanto deciso dal giudice e dunque l’avvocato deve   introdurre una nuova procedura per l’esecuzione della sentenza, che se passata in giudicato, assomma ulteriori  compensi   per l’avvocato  pari ad euro  3.065,00 per il decreto ingiuntivo più euro 956,12 per il precetto. Il soccombente non paga? L’avvocato  pone in essere  ulteriori procedure  (esecuzione mobiliare euro 2.846,61, esecuzione immobiliare:  euro 5.284,66 - esecuzioni presso terzi euro 3.761,32). Per concludere: dopo circa 10 anni di durata del processo  le parti hanno speso: l’attore, euro  45.355,59 la controparte  euro  29.441,88. Viceversa con la conciliazione avrebbero speso per l’indennità  al conciliatore la modica cifra di 1.333, 33 euro per parte.Da questi compensi sono esclusi quelli per eventuale appello e cassazione. Questo è il vero motivo per cui la Corte  Costituzionale  e la Corte di Giustizia Europea hanno deciso a favore dell’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di conciliazione in materia di mediazione civile e commerciale. Appare chiaro dunque, che il TAR LAZIO, ha agito alla "Ponzio Pilato," , lavandosi le mani e trasferendo alla Corte Costituzionale la quale  con le tante sentenze sopra richiamate ha già dichiarato costituzionali sia l'art. 24 che il 77.
Pienamente d’accordo,invece,  è il presidente Pecoraro, su una rivisitazione dell’articolo 16 del  D. Leg.vo 28/2010, richiamato nell'ordinanza "interlocutoria",  in merito ad una migliore regolamentazione  degli organismi di  conciliazione pubblici o privati. Avevo colto da tempo,  continua Pecoraro, che saremmo giunti a questo stato di cose, sia per la formazione dei mediatori professionali che il proliferare di organismi "fatti in casa", senza valore aggiunto. E' lontano il tempo che  facevo presente al Ministro - dice Pecoraro - che  a gestire il procedimento di mediazione  dovevano essere gli ordini professionali, le camere di commercio,  e  quegli enti privati con un minimo di anzianità quinquennale di operatività nei sistemi A.D.R. (Alternative <dispute Resolution). Il risultato, ad oggi,  è che  gente senza scrupoli sta  approfittando del silenzio-assenzo e dei controlli che saranno  fatti a "posteriori" dal Responsabile del servizio,  per  "fare affari" sulle spalle dei giovani.

lunedì 21 marzo 2011

21 Marzo 2011: Esordio mediazione civile obbligatoria

21 Marzo 2011, l´esordio della conciliazione obbligatoria

La giornata di oggi, 21 marzo 2011, sarà fondamentale per quel che riguarda le controversie sia civili che commerciali: in effetti, si tratterà della data di esordio della cosiddetta “mediazione obbligatoria”, uno strumento introdotto da un apposito decreto legislativo. "Questa novità porterà una vera e propria rivoluzione per i consumatori italiani, - afferma in una nota l' Avv.Luigi Quintieri - visto che finalmente potranno avere lo stesso trattamento di quelli del resto d’Europa, infatti - aggiunge Quintieri - le parti avranno, finalmente,la possibilità di cercare un accordo, per quelle controversie che si riferiscono ai diritti reali (ad esempio l’usufrutto e la proprietà), ma anche le locazioni, i contratti assicurativi e bancari e il risarcimento danni nell’ipotesi di responsabilità medica ecc...".
"La mediazione, pertanto - si legge ancora testualmente nella nota stampa - sarà obbligatoria prima di ricorrere alla giustizia ordinaria e consisterà nel tentativo offerto ai cittadini di scongiurare lunghi e costosi processi se riusciranno a trovare, con l'aiuto del conciliatore, un accordo risolutivo di una loro controversia. In base a questa nuova legge, il verbale della mediazione, previa omologazione, sarà valido a tutti gli effetti come una normale sentenza di tribunale; dal 21 marzo, quindi, l’intesa che sarà raggiunta in tale sede avrà i caratteri della legittimità e dell’azione in via esecutiva. Infine, elemento non certo da trascurare, la mediazione non durerà più di quattro mesi dal momento dell’istanza, un notevole risparmio di tempo rispetto a un processo normale. Il procedimento di mediazione, inoltre, è esente di imposte, tasse, contributi, sono previste delle spese esigue e proporzionate al valore del contezioso e che sino alla concorrenza di € 500,00 saranno attribuite alle parti a titolo di credito di imposta.


Quotidiano Economico www.calabriaeconomia.it

lunedì 28 febbraio 2011

Dal 20 Marzo 2011 si avvia la mediazione obbligatoria

MEDIAZIONE CIVILE: milleproroghe nessun cambiamento

Con la promulga del Capo dello Stato  è legge  il “decreto Milleproroghe. Per quel che riguarda la mediazione civile  il termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria, è attualmente fissato al 20 marzo 2011 così come previsto dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

La disposizione di  proroga di dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012),  riguarda    solo le  controversie  in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

 

giovedì 10 febbraio 2011

IL MINISTRO ALFANO: DAL 20 MARZO ENTRERA',IN VIGORE LA MEDIAZIONE CIVILE CHE RIDURRA' LE CAUSE

A margine della conferenza stampa del CdM in data odierna il ministro Alfano  ha ricordato  che dal 20 marzo entrera' in vigore la mediazione civile che ridurra' il numero della cause. "La giustizia civile - dice Alfano - sta cominciando a funzionare".
Il disegno di legge, approvato oggi dal Cdm, prevede:
1) i vertici degli uffici giudiziari devono preparare ogni anno un piano con i numeri di smaltimento degli arretrati;
2) in appello ed in cassazione vi deve essere una istanza delle parti per ravvivare la volonta' delle parti di definire. Altrimenti, entro un dato termine, la causa sara' considerata estinta;
3) la motivazione delle sentenze deve essere breve e rapida. La parte che dovesse ritenersi insoddisfatta, potra' richiedere la motivazione estesa;
4) i vertici degli uffici giudiziari potranno chiedere l'aiuto di giovani laureati in giurisprudenza.
Questo anno di lavoro varra' per i giovani come pratica legale o come scuola di specializzazione o come dottorato di ricerca.

domenica 23 gennaio 2011

LUIGI QUINTIERI su RETE AZZURRA E VIDEO CROTONE


Sull'emittente RETE AZZURRA è andato in onda lo speciale primo piano condotto da Saverio Marafioti sulla mediazione civile e commerciale, in studio Luigi Quintieri, esperto in materia di mediazione.
Per visionare il video è possibile cliccare il link:
http://www.videocrotone.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=2179:speciale-primo-piano&catid=43:comunicati-stampa&Itemid=16


VIDEO INTERVISTA SULLA CONCILIAZIONE : VIDEO CROTONE



domenica 16 gennaio 2011

Crotone: Molto riuscito il convegno sulla conciliazione e arbitrato

Circa un centinaio tra professionisti ed imprenditori hanno preso parte all' evento formativo promosso dall' AIGA e ANCE di Crotone sulla conciliazione e gli altri riti alternativi per la risoluzione delle controversie.
A relazionare sul nuovo istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione sono intervenuti l' Avv. Luigi Quintieri e il Prof.Gregorio D' Amato docente universitario , mentre la relazione sull' arbitrato è stata affrontata dall' Avv. Francesco Maria Lagani , consigliere ANCE di Crotone.
Hanno preso parte al convegno,oltre ai presidenti delle rispettive associazioni Lina Giungato e Giuseppe Chisari, gli assessori Provinciali Salvatore Cosimo e Pietro Durante . L' assessore Cosimo, in rappresentanza del Presidente Zurlo, assente per concomitanti impegni istituzionali, ha evidenziato l'importante ruolo della provincia nella promozione , divulgazione e utilizzazione dell' istituto della mediazione e arbitrato nel territorio della provincia.
Infatti risale a qualche mese fa, la stipula di una convenzione tra l' ente intermedio e l' Organismo internazionale di conciliazione e arbitrato dell' ANPAR. Pertanto, la provincia di Crotone, insieme ad almeno altri 20 comuni della stessa provincia , al fine di evitare le spese e le lunghe attese dei processi ordinari, sceglie la strada dei riti alternativi , affidandosi ad un Organismo di Conciliazione , leader nel settore da decenni e costitutito da personale altamente qualificato e motivato.