martedì 7 agosto 2012

MEDIAZIONE CIVILE - VERBALE DI OMOLOGA - lL Conservatore DEVE provvedere alla iscrizione dell'ipoteca giudiziale conenuta nell’accordo di conciliazione

Il verbale di accordo di mediazione, una volta omologato è    titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca, senza ulteriori passaggi , così hanno affermato i Giudici  del Tribunale di Varese che hanno ordinato al Conservatore di provvedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente
(QUESTO IL DECRETO)

""Trib. Varese, Sezione Prima civile, decreto 12 luglio 2012 (Pres. Buffone, est. Delmonte)
Omissis
Fatto
Osserva.
Ai sensi dell’art. 12 comma II, del d.lgs. 28/2010, il verbale di accordo, debitamente omologato, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca. Nell’alveo della mediazione, le parti – concludendo il negozio compositivo della lite – danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza che l’omologa incida sulla natura del patto. Ne discende che la previsione di cui all’art. 12 cit. va riferita, per l’appunto, all’accordo (eventualmente contenuto nel verbale) ma non ad atti diversi. Vi è, però, che nel caso in esame, è il Legislatore stesso ad avere effettuato una specifica scelta discrezionale prevedendo che l’ipoteca iscritta con l’accordo di mediazione sia “giudiziale”. Deve, dunque, prendersi atto di una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che vincola l’interpretazione nel senso di ritenere l’iscrizione, per l’appunto, giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti all’accordo e non al decreto.
E’ evidente che questa interpretazione presenta delle aporie: la base è volontaria ma la garanzia è giudiziale; d’altro canto, trattasi di scelta del legislatore favor mediatonis per evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litiganti di prevedere espressamente la garanzia nell’accordo, invece, oggi, assistito ope legis dal favore dell’ipoteca di tipo giudiziale.
Nulla per le spese, tenuto conto della particolarità della questione.
P.Q.M.
Ordina al Conservatore di provvedere alla iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente. Si comunichi. Nulla sulle spese
Decreto Esecutivo
Varese, 12.7.2012
Il giudice rel.
dr.ssa Chiara Delmonte
Il Presidente
dr. Giuseppe Buffone"

La parte che ha vinto il processo recupera le spese sostenute per la mediazione civile in quanto esborsi ex art.91 c.p.c.

La sentenza del Tribunale di Modena condanna la parte soccombente al rimborso della somma complessiva sostenuta per l’espletamento della mediazione, "stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.). Il convenuto va perciò condannato pure al rimborso della somma complessiva sostenuta per espletamento della mediazione.