domenica 25 novembre 2012

Convegno sulla mediazione e arbitrato


Si è tenuto nella mattinata di ieri, 24 Novembre, presso la Sala del Consiglio Comunale di Crotone, un importante convegno sulla mediazione e arbitrato , All'evento presenti in qualità di relatori Ivo Monfeli Presidente Onorario della Corte dei Conti, Ennio Bonadies magistrato, il Prof. Gregorio d' Amato formatore in materia di mediazione, il Comm . Agostino Celano presidente del Tribunale Giudiziario Arbitrale Europeo e Luigi Quintieri responsabile di Concilia Consumatori, presenti , inoltre nei saluti il vice presidente della Regione Calabria Antonella Stasi ed il presidente della Provincia  Stano Zurlo, mentre a moderare il convegno è intervenuta la nota giornalista Giusy Regalino.
L'evento accreditato ai fini della Formazione Continua degli avvocati e commercialisti è stato molto seguito da un pubblico attento e fortemente motivato.
A termine dell' Evento l' Avv. Luigi Quintieri è stato insignito da S. E. Comm. Agostino Celano dal titolo di Socio Onorario del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo.
In allegato un breve stralcio dell'intervista all'emittente RTI dell' Avv. Quintieri.

martedì 6 novembre 2012

A Strongoli il Comune apre le porte a Concilia Consumatori

Dal Quotidiano della Calabria del 6.11.2012

Plauso al Comune di Strongoli che guarda al futuro. La mediazione riprenderà presto il suo corso e le istituzioni e professionisti che oggi  non si lasciano intimorire si troveranno sicuramente agevolati.

giovedì 1 novembre 2012

Emendamento sana obbligatorietà della mediazione

A seguito del comunicato stampa in cui la Corte costituzionale ha dichiarato l' illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa,( è bene sottolinearlo, poichè  è solo per questo motivo che la Consulta ha sancito l'incostituzionalità) del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione , è stato già presentato al Senato un emendamento al DL Sviluppo che mira a sanare tale eccesso di delega.
 L’emendamento ripropone il comma 5.1 del D.Lgs. 28/10 con due importanti cambiamenti:
1) l’introduzione del tentativo obbligatorio in via sperimentale fino al 31 Dicembre 2017;
2) Il mediatore, quando l'accordo non è raggiunto può formulare una proposta di conciliazione se le parti hanno preso parte al procedimento e sono assistite da un avvocato.
Restano invariate le materie soggette all'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

lunedì 15 ottobre 2012

Un grande traguardo in pochissimo tempo.


Carissimi amici e mediatori della Calabria,  vi annuncio che nell' arco di una settimana , sono stati  già resi attivi  15 uffici di mediazione "Concilia Consumatori" in Calabria e altri 10 stanno per completare l'iter necessario.
Quindi un grande traguardo in pochissimo tempo.
Informo inoltre che sono già moltissimi i mediatori che hanno inviato domanda di iscrizione all' Organismo e sono già diverse le mediazioni avviate, alcune già fissate per il prossimo Novembre.
Ancora una volta i fatti concreti ed i risultati attestano la fiducia e la stima che professionisti ed Enti nutrono nei confronti del sottoscritto . Io non posso che ringraziare tutti ed in modo particolare " CONCILIA CONSUMATORI " che mi sta consentendo di agire in libertà  e con l'entusiasmo delle prime ore .
Ne approfitto per informarvi, infine che nella sezione CORSI DI FORMAZIONE " sono indicate le date e i costi dei prossimi corsi di aggiornamento che si terrano su Cosenza, Crotone , Catanzaro e Reggio Calabria.



giovedì 4 ottobre 2012

Il Tribunale di Ostia ribadisce l'obbligatorietà della partecipazione dell'istante all'incontro di mediazione

 

TRIBUNALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di OSTIA
N. RG. 187-12
O R D I N A N Z A
letti gli atti e le istanze delle parti, osserva:
La causa ha per oggetto la richiesta di risoluzione del contratto di affitto di azienda corrente inter partes, nonché il ristoro dei danni subiti.
Nel corso di causa la srl TIZIO ha presentato una richiesta di sequestro giudiziario dell’azienda.
Con ordinanza del 22.8.2012 il giudice ha rimesso la causa davanti a sé per la decisione della questione preliminare sollevata dalla difesa dalla resistente che ha eccepito la non procedibilità della domanda per la irritualità dell’esperimento di mediazione attivato dalla srl TIZIO.
La ricorrente ha respinto tale eccezione ritenendola del tutto infondata e pretestuosa.
E’ opportuno procedere con ordine.
In primo luogo va affermato, de plano (nel senso che è pacifico fra le parti), che la controversia attiene ad una materia (affitto di azienda) per la quale è obbligatorio l’esperimento del tentativo di mediazione come previsto dall’art.5 del decreto legislativo 28/10
Meno semplice è la disciplina della domanda accessoria e cautelare introdotta in corso di causa (sequestro giudiziario) sulla quale si ritornerà in prosieguo di trattazione.
La particolarità della presente fattispecie è che in questo caso è stato esperito, prima del deposito del ricorso ex art.447 bis e su impulso della attuale ricorrente, il tentativo obbligatorio di mediazione (evidentemente con esito negativo come attesta il verbale prodotto sub.doc.10 indice ricorrente).
Le questioni che devono essere affrontate, valutate e decise sono pertanto la ritualità o meno del tentativo di mediazione esperito ed in caso negativo le conseguenze di tale irritualità.
Infine, ove non si ritenga ritualmente esperita la mediazione, l’ammissibilità della richiesta di sequestro giudiziario.
Le eccezioni della srl SEMPRONIO in relazione al tentativo di mediazione azionato dalla ricorrente.
Sostiene la resistente che la srl TIZIO pur avendo introdotto l’esperimento di mediazione non vi ha partecipato e che pertanto non solo non si può ritenere realizzata la condizione di procedibilità prevista dalla legge, ma l’organismo di mediazione ( XXX) non avrebbe dovuto rilasciare il relativo verbale posto che l’art.5 del Regolamento del predetto organismo prevede che …la segreteria rilascia l’attestato di conclusione del procedimento solo a seguito della partecipazione all’incontro della parte istante e del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e del mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art.11 del decreto legislativo 28/10”.
Chiedeva pertanto dichiararsi la improcedibilità delle domane della srl TIZIO, ove il giudice non ritenesse di concedere un termine per iniziare nuovamente il procedimento di media conciliazione.
La ricorrente ha decisamente contestato l’eccezione invitando la controparte a leggere meglio il verbale redatto dal mediatore.
Il verbale di mediazione dell’organismo XXXXX (doc.10 ricorrente).
Addì 11.11.2011 nei locali della XXX in Roma …sono presenti davanti al Mediatore …quale parte istante del procedimento il sig…. TIZIO assistito da XXXXi avvocato nonché il CAIO srl assistito da XXX avvocato.
Si dà atto che la seguente parte TIZIO ha fatto pervenire la seguente comunicazione “comunicazione a mezzo fax ritenuto fallito il tentativo di mediazione astenendosi dal comparire” Il mediatore dava atto di quanto sopra, dichiarava chiuso infruttuosamente l’esperimento di mediazione e certificava l’autografia degli avvocati – essi presenti ma non le parti.
La presenza della parte proponente davanti al mediatore quale condizione di efficacia del tentativo di mediazione obbligatoria.
Come supra ricordato l’art. 5 del decreto legislativo 28/10 prevede che chi intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia nelle materie indicate dalla stessa norma sia tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
L’orientamento interpretativo (del decr.legisl.28/10) che si ritiene debba essere preferito a proposito del contenuto formale o sostanziale di tale precetto è per la soluzione contenutistica, vale a dire che non sia sufficiente, per radicare l’avveramento della condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale nei casi di cui al primo comma dell’art.5 cit. la semplice proposizione della domanda di mediazione alla quale non segua effettivamente la presenza e la partecipazione (almeno) della parte istante davanti al mediatore.
Il Ministero della Giustizia già con la circolare 4 aprile 2011 – Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti osservava quanto segue:
“Preme evidenziare che si ritiene non corretto l’inserimento, nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la quale, ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.
Una siffatta previsione non può, infatti, essere considerata conforme alla disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all’art.5 del d.lgs.28/2010.
L’inserimento di tale previsione nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione non può che essere ritenuta in contrasto con la norma primaria (art.5 del d.lgs 28/2010) che esige che, per determinate materie, deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione: il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale solo può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione. La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione.
Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione regolamentare, si produrrebbe l’effetto, non consentito, di un aggiramento della previsione che ha imposto l’operatività della condizione di procedibilità per talune materie.
In realtà, in tale caso, deve ritenersi che il rilascio da parte della segreteria di un organismo della dichiarazione di conclusione del procedimento non può assurgere ad atto valido ed efficace ai fini dell’assolvimento dell’onere di esperire previamente il tentativo di conciliazione; ciò, in quanto la mancata comparizione anche del solo istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione.
A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circostanza che ai sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e dell’art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art.8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010. E’, inoltre, rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore.
In conclusione: la previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione.
Ai fini, quindi, della corretta applicazioni delle previsioni normative di riferimento, questa direzione, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, invita gli organismi di mediazione ad adeguarsi alla presente circolare nei sensi di cui sopra, limitando alla sola fattispecie della mediazione volontaria l’applicazione di una eventuale previsione del regolamento di procedura che abbia contenuto analogo a quello preso in esame.
Con il successivo D.M. 6 luglio 2011 n. 145 tale orientamento veniva confermato prevedendosi nei casi di mediazione obbligatoria la necessaria presenza della parte istante al fine di consentire al mediatore di incontrare almeno tale parte e se del caso accertare l’effettiva impossibilità di un’ utile prosecuzione dell’esperimento. Solo all’esito di tale incontro e verbalizzazione l’organismo di mediazione è abilitato ad attestare l’esito negativo della media conciliazione per la mancata presenza della parte chiamata.
Poiché non si tratta di fonte normativa primaria è opportuno uno scrutinio di legittimità di tale disposizioni che solo se conformi alla legge potranno trovare applicazione da parte del giudice ordinario.
Ebbene si ritiene la sostanziale conformità (sia pure con la consapevolezza del relativismo storico della interpretazione normativa, che per quanto ci occupa deve confrontarsi con una cultura nazionale ancora largamente distante dalla media conciliazione)) al decreto legislativo 28/10 della disposizione che prevede che ove sussiste obbligatorietà del tentativo di mediazione è necessario che l’invitante si presenti in ogni caso (vale a dire anche nel caso in cui la parte chiamata non abbia dato alcuna risposta ovvero abbia dichiarato di non avere interesse a presenziare al tentativo di media conciliazione) davanti al mediatore.
Ciò in quanto deve essere il mediatore ad accertare ed attestare la mancata comparizione della controparte e la conclusione negativa del procedimento di mediazione.
Diversamente opinando si correrebbe il rischio, specialmente nell’attuale periodo di ancora diffusa diffidenza verso l’istituto della mediazione, di prestare il fianco a condotte delle parti non corrette (in quanto sostanzialmente aventi lo scopo di bypassare tout court la mediazione ovvero, che è lo stesso, di espropriare surrettiziamente il mediatore delle funzioni che la legge gli attribuisce).
Tali condotte si possono articolare nei modi più vari, ad esempio con scambio di corrispondenza fra le parti che, al di fuori del procedimento di mediazione, si diano reciprocamente atto della impossibilità o inutilità della procedura di mediazione; con comunicazioni di analogo contenuto dirette all’organismo di mediazione e simili (va segnalato a proposito la recente modifica del regolamento dell’Organismo Forense di Roma nel quale è stato introdotta all’art.13 una disposizione che non merita in questa sede specifica ed approfondita valutazione ma che potrebbe risultare non in linea con la necessità che il tentativo di mediazione sia esperito, in modo sostanziale e non meramente formale, davanti al mediatore ed ad opera di questi. Nel caso in esame erano presenti non le parti personalmente (in questo caso sarebbe più esatto dire, trattandosi di persone giuridiche, attraverso i loro organi), ma i loro avvocati.
Non è possibile dire circa i poteri e la rappresentatività di essi difensori non essendovi sufficienti indicazioni in atti. E del resto la materia della rappresentanza delle parti (specialmente, ma non solo, di quelle giuridiche) davanti al mediatore è materia fluida e controversa, in quanto non disciplinata dal decreto legislativo 28/10.
Si può, per quanto qui interessa, ipotizzare e concedere che avessero gli usuali (informali) poteri rappresentativi degli avvocati in mediazione.
Il vero problema è che quand’anche il difensore della parte istante fosse stato munito dei più ampi poteri rappresentativi, di fatto la sua presenza veniva sterilizzata e resa vana, ridotta a non più di un mero nuncius, dalla preventiva comunicazione espressa ed univoca del suo cliente, diretta al mediatore, con la quale la srl TIZIO in modo tranciante e definitivo dichiarava che non sarebbe comparsa ritenendo fallito l’esperimento di mediazione.
Tale dichiarazione costituiva un limite formidabile per qualsiasi attività dell’avvocato della parte istante (srl TIZIO) che non avrebbe potuto, senza entrare in plateale contraddizione con la volontà del suo cliente, essendo peraltro ciò preclusogli oltre che dal buon senso e dalla deontologia anche dalle comuni norme regolanti il mandato, aggiungere o modificare alcunché alla chiara e tranciante (manifestazione di) volontà di chiusura dell’esperimento inviata al mediatore dalla ricorrente. Ne deriva che, presente la parte convenuta in mediazione, non lo era, nell’accezione sostanziale conforme al dettato dell’art.5 del decr.lgsl.28/10, la parte istante. Situazione ancor più grave di quella presa in considerazione dal D.M. 145/2010 che non arriva a prendere posizione sul caso in cui in presenza della parte convocata la sia la parte istante a non comparire e ciò per la elementare ragione che in questo caso è di palmare evidenza la irritualità del procedimento di mediazione).
Ciò è dimostrato, ad abundantiam, dalla inevitabile circostanza che il mediatore non era in grado di svolgere e di fatto non svolgeva alcuna attività se non quella diretta a dichiarare chiuso il procedimento.
Ci può chiedere, per completezza, se non sia ostativa a siffatta interpretazione della norma il disposto dell’art.8, 5° comma decr.lgsl.28/10
In altre parole si potrebbe sostenere che una volta presentata la domanda di mediazione presso un organismo iscritto nel registro del Ministero sia stata con ciò solo soddisfatta la condizione imposta dalla legge per la procedibilità della domanda giudiziale (l’art.5 primo comma decr.cit. prevede nel caso che il giudice rilevi non esperito il procedimento di mediazione l’assegnazione di un termine “per la presentazione della domanda di mediazione”). E che le conseguenze della mancata comparizione delle parti e quindi anche di quella istante e non soltanto di quella convocata in mediazione siano regolate esaustivamentez dall’art.8 quinto comma cit. del decr.lgsl.20/10.
Tale interpretazione non convince.
Per due ordine di ragioni, una letterale e l’altra sistematica.
La prima è che il giudice assegna il termine di cui sopra (per proporre la domanda di mediazione) solo all’esito del concreto accertamento che la procedura di “mediazione non e’ stata esperita”.
E che cosa sia la mediazione è la stessa legge a spiegarlo nell’incipit dell’art.1 del decr.lgsl.28/10: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
E del resto la stessa norma (art.5 prima comma decr.lsg.28/10) che fonda la condizione di procedibilità si esprime nello stesso modo affermando che il soggetto onerato e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione .
Ne consegue che al fine di poter ritenere esperita la mediazione è necessario che il mediatore abbia potuto svolgere quanto gli spetta senza preclusioni formali, sia pure se del caso in forma minimale come nel caso dell’accertamento che non vi sono le condizioni per procedere oltre o per giungere ad un accordo.
Mentre la funzione affidata alle norme del citato art.8 quinto comma del decr.lgsl.20/10 è più generale come di deterrenza contro la mancata comparizione delle parti (anche dell’istante non comparso nella mediazione non obbligatoria) ed in particolare dei convocati per i quali, anche nelle materie di cui all’art.5 primo comma decr.lgsl.28/10, non ha, ovviamente, alcuna efficacia la prospettiva della improcedibilità conseguente alla mancata comparizione.
In definitiva e concludendo:
la mancata comparizione (ingiustificata, come nel caso di specie) dell’istante nel procedimento di mediazione obbligatoria comporta la improcedibilità della domanda (con la distinzione di cui al paragrafo che segue);
la semplice presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, alla quale non segua la effettiva presentazione della parte istante davanti al mediatore, non soddisfa il requisito minimo di legge perché possa affermarsi, nel giudizio susseguente, esperito il procedimento di mediazione e verificatasi la condizione di procedibilità dell’azione;
all’opposto, una volta che la parte istante si sia presentata davanti al mediatore, con la presenza o meno della parte convocata, ed in particolare in presenza di quest’ultima, laddove non siano previsti né siano stati frapposti impedimenti pregiudiziali e formali all’attività del mediatore (come nel caso che il predetto non possa neppure aprire la discussione con la parte o le parti), non è mai dato al giudice un sindacato contenutistico che possa sfociare in un giudizio di mancato esperimento del procedimento di mediazione; ferma restando la valutazione ed i provvedimenti del giudice in ordine alle parti non comparse nella mediazione obbligatoria e delegata per gli effetti di cui all’art.8, 5° comma del decr.lgsl.28/10;
la presenza nel procedimento di mediazione, in luogo delle parti, di soggetti, avvocati o meno, che le rappresentano è sempre ammessa a prescindere dalle modalità del conferimento del potere rappresentativo. Ed invero va considerato che nessuna norma impone che nella media-conciliazione il conferimento della rappresentanza avvenga con specifiche forme (scrittura privata autenticata o atto pubblico) mentre è certo che alla mediazione si applicano le norme di portata generale di cui agli artt.1392 e 1393 cc (per cui il conferimento del potere rappresentativo ha il solo limite di seguire la forma dell’atto da compiere). Laddove il rappresentante della parte istante nella mediazione obbligatoria, come nel caso in esame, sia stato ridotto a mero nuncius la procedura di mediazione, ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale, non può ritenersi ritualmente esperita.
Le conseguenze del mancato valido esperimento del tentativo di media conciliazione.
Occorre distinguere il caso in cui l’esperimento di mediazione sia stato attivato prima della causa da quello in cui il giudice, rilevato alla prima udienza che la mediazione obbligatoria non è stata esperita, abbia assegnato alle parti ai sensi dell’art. 5 decreto lgs. 28/2010 il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
In questo secondo caso, laddove il procedimento di mediazione non venga esperito o che è lo stesso non venga esperito validamente, ne discende, senza possibilità alternative, la improcedibilità della domanda, senza che possa essere concessa alle parti un’ulteriore possibilità di reintrodurre il tentativo di mediazione.
Ciò semplicemente in quanto la legge non prevede (eventualità produttiva di ritardi nella trattazione della causa) la concessione ad oltranza da parte del giudice di termini per l’introduzione del procedimento di mediazione.
Nel caso in esame l’esperimento di mediazione è stato introdotto prima della causa.
Essendo inefficace per la ragione anzidetta, tale situazione va senz’altro parificata a quella in cui l’esperimento di mediazione non sia stato tout court attivato con la conseguenza che va assegnato alle parti termine di giorni quindici dalla comunicazione della cancelleria della presente ordinanza per esperire (questa volta validamente) il procedimento di mediazione obbligatoria.
La domanda di sequestro giudiziario.
Occorre prendere posizione innanzitutto sulla procedibilità della domanda in relazione al diritto vigente
E’utile premettere che la norma non esprime un chiaro riferimento alla mediazione obbligatoria, come rende evidente sia il tenore letterale (mediazione senza ulteriore specificazione) e sia la sua collocazione al terzo comma dell’art. 5 decr.lgsl.28/10 dopo la previsione della mediazione obbligatoria (primo comma) e di quella delegata (secondo comma).
Cionondimeno la problematica in esame assume un qualche serio significato solo in riferimento al primo caso essendo da escludere che l’esistenza o meno di percorsi volontari di mediazione possa in qualche modo condizionare l’emissione di provvedimenti cautelari.
Una prima possibile soluzione alla non perspicua formulazione della norma è che l’emissione di un provvedimento cautelare (nelle materie di cui al primo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/10) debba essere necessariamente preceduta dall’attivazione del procedimento di mediazione e che tuttavia il giudice possa anche nelle more della sua conclusione emettere il provvedimento cautelare.
Questa interpretazione ha un debole fondamento logico.
Infatti da una parte condizionare l’emissione di provvedimenti urgenti (o la trascrizione di una domanda giudiziale) alla previa proposizione della domanda di mediazione costituisce un irragionevole ritardo che si frappone fra colui che ha la necessità e l’urgenza di attingere un provvedimento o porre in essere un atto che lo cauteli ed il provvedimento o l’atto stesso.
Dall’altra non si comprende quale utilità possa avere la semplice proposizione della domanda di mediazione avulsa da quello che è il suo scopo sostanziale, vale a dire il raggiungimento dell’accordo (ben diverso infatti è il meccanismo della improcedibilità di cui all’art.5 primo comma decr.legisl.28/10 che viene rimosso non dalla semplice proposizione della domanda, come si è cercato di chiarire supra).
All’opposto, la norma potrebbe essere interpretata nel senso che l’area dei provvedimenti cautelari è indifferente, anche nei casi di mediazione obbligatoria (in ogni caso), alla mediazione ed in particolare che alla concessione di uno di essi non osta che sia o meno in corso il procedimento di mediazione.
Tale interpretazione è senz’altro preferibile seppure non si possono nascondere alcune discrasie nel sistema non ben coordinato della legge: ad esempio può accadere che ottenuto un provvedimento cautelare in un procedimento ex art.700 cpc il suo carattere “anticipatorio” esoneri il ricorrente dal proporre la causa di merito e con essa la preventiva correlata domanda di mediazione obbligatoria; il quarto comma dell’art.5 del decr.lgsl.28/10: “ I commi 1 e 2 non si applicano: …” non menziona i provvedimenti cautelari ed urgenti che sono invece disciplinati dal precedente e menzionato comma terzo).
In definitiva nessuna interpretazione è esente da incertezze ma il principio che si ritiene di privilegiare è che l’emissione di un provvedimento cautelare in materia di mediazione obbligatoria – come pure la trascrizione della domanda giudiziale- non è condizionata dalla previa introduzione dell’esperimento di mediazione, che può sussistere o meno senza che da ciò derivi alcun condizionamento giuridico per il giudice.
Nel caso di specie, laddove il procedimento di mediazione non dovesse essere ritualmente esperito, il giudice revocherà il provvedimento di sequestro e dichiarerà improcedibile l’azione giudiziale.
Il caso concreto.
Va disposto il sequestro giudiziario dell’azienda di cui al contratto del 22.9.2010 fra srl TIZIO in persona del suo legale rappresentante pro tempore e CAIO in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Ed invero, con accertamento limitato alla fase che ci occupa e per quanto emergente dagli atti, buona parte delle lagnanze esposte dalla ricorrente sono riscontrate documentalmente e non smentite dalla resistente se non con labili e non provate argomentazioni.
Si tratta di fatti e condotte gravi che non consentono la prosecuzione della gestione ad opera della affittuaria, in attesa di una decisione che stabilisca, anche all’esito della istruttoria orale, se effettivamente tali inadempimenti – per i quali allo stato vi sono prove sufficienti- siano tali da giustificare la risoluzione del contratto.
E’ per tabulas (è sufficiente riscontrare i bonifici prodotti dalla CAIO con le fatture inviate dalla locatrice) che non siano stati pagati regolarmente (nel senso che emergono ingiustificate gravi autoriduzioni) le somme dovute per canoni di locazione ed acconti dei consumi di energia elettrica, gas ed acqua anticipati dalla srl TIZIO
Per tali debiliti la resistente ha accumulato un consistente inaccettabile debito, il cui mancato pagamento viene messo in relazione alla deficitaria situazione economica della società.
E’ riduttivo ed errato valutare la sussistenza di un abuso edilizio sulla base del solo parametro dei materiali usati e della loro robustezza e inserimento nell’immobile.
Le fotografie in atti dimostrano inequivocabilmente che si tratta di strutture realizzate per durare nel tempo, vale a dire tali da creare delle superfici e delle cubature utili alla permanenza e godimento da parte del pubblico e delle persone.
E’ nota e consolidata la giurisprudenza che ha rimosso ogni dubbio al riguardo. Nel caso di specie si tratta di opere realizzate con materiali vari ancorati e collegati fra di loro ed il suolo che hanno la specifica destinazione di ampliare le utilità ritraibili dagli immobili e per le quali è necessaria la previa valutazione da parte dell’autorità deputata al controllo dell’utilizzo del territorio (vale a dire il Comune di Roma).
Non risponde al vero, come documentato dalla ricorrente, il possesso da parte della stessa, di un deposito cauzionale di €.120.000 (cfr. pag.3 e 4 memoria replica srl TIZIO).
E’ opportuno senz’altro evitare che la continuazione della gestione aziendale da parte della resistente possa provocare pregiudizi ulteriori alla affittante, anche in considerazione che non si tratta di rapporto esclusivamente rilevante fra le parti ma con implicazioni che si riverberano nei confronti dell’ente territoriale concedente.
Va pertanto disposto di conseguenza con la opportuna nomina di custode esterno alle società.
Il provvedimento, per opportuna conoscenza, ad esclusione del paragrafo 8, va comunicato all’organismo di mediazione.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva che precede, visti gli artt.670, 676, nonché 521, 522, 560, 593 cpc,
  • DISPONE, a favore della srl TIZIO ed a carico della srl CAIO in persona del suo legale rappresentante pro tempore il sequestro giudiziario dell’azienda di cui al contratto del 22.9.2010 fra srl TIZIO e la srl CAIO costituita dai locali ed aree esterne relativi nonchè da tutti i beni, arredi, suppellettili, attrezzature,merci etc.
  • NOMINA custode giudiziario dell’azienda in oggetto e di quanto in essa contenuto l’avv. XXXXXX che procederà, invitate le parti in contraddittorio ma senza che ne sia indispensabile la presenza, ed occorrendo assistito da personale di sua fiducia, all’inventario dei beni custoditi nell’azienda;
  • AUTORIZZA il custode, successivamente agli incombenti che precedono, all’amministrazione ed alla gestione ordinaria dell’azienda, disponendo che presenti entro 45 gg e successivamente ogni sei mesi relazione al Giudice nonché renda il conto ai sensi di legge; e che richieda autorizzazione al Giudice per tutto quanto di ulteriore non previsto;
  • ORDINA alla CAIO srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore srl di consentire al custode l’immediata presa di possesso dell’azienda e di ogni altro bene ivi contenuto, nonché di rilasciare la stessa pena azione esecutiva;
  • DICHIARA irrituale ed inefficace il procedimento di mediazione introdotto dalla srl TIZIO ;
  • CONCEDE alle parti termine di gg.15 dalla comunicazione della ordinanza per l’introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria;
  • RINVIA all’udienza del 28.2.2013 h.10,00.
FARE avvisi alle parti a mezzo PEC o in mancanza FAX nonché al custode XXXX XXXXXXX; ed escluso il paragrafo otto, anche all’organismo di mediazione.
Ostia lì 22.8.2012
Il Giudice

martedì 18 settembre 2012

La mancata partecipazione in mediazione è frode alla legge

Ecco il testo integrale della sentenza emessa dal tribunale di Siena il 25 Giugno c.a. , interessante per i diversi principi enunciati.

* * *

RG 772/ 2011

Tribunale Ordinario di Siena

Sezione Unica

Verbale di udienza

Nel procedimento iscritto al n. 772 /2011 R.G., avente ad oggetto “ Contratti Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)” , promosso da

S. S.A.S., omissis;

M., omissis T., omissis MA., omissis

Parte attrice Parte attrice Parte attrice

Parte attrice

BANCA xxx SPA, omissis

CONTRO

Parte convenuta

all’udienza del 25/06/2012 ore 14.25 avanti il GU dott. Stefano Caramellino sono presenti:

- per parte attrice l’avv. omissis

- per parte convenuta l’avv. omissis

Il giudice invita parte attrice opponente a giustificare l’omessa partecipazione al procedimento di mediazione.

Parte attrice nulla dichiara a tale proposito, ma produce lettera di rinuncia al mandato con una comunicazione via fax al n.0xxx e un avviso di ricevimento datato 24.05.2012 a Mxxx S.R.L.

Il giudice

***

rilevato che la rinuncia al mandato non risulta comunicata né via posta, né via fax ad alcuno dei soggetti che sono parti del presente giudizio, ma al contrario ad una società terza e ad un numero di fax che visibilmente non corrisponde in nulla a quello dell’attore opponente M

considerato che la rinuncia al mandato è atto recettizio

ritenuta pertanto l’inefficacia della rinuncia oggi prodotta, comunque non ostativa della prorogatio dei poteri doveri difensivi ex art. 85 cpc

rilevato che parte attrice S. S.A.S. , in persona del legale rappresentante pro tempore, nonostante quanto disposto dal giudice con ordinanza 29.09.2011, non ha partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria

considerato che l’art. 8, co.5 ultimo periodo d.lgs. 28/2010 introdotto dall’art. 2, co. 35 sexies d.l. 138/2011, così come modificato dalla legge di conversione 148/2011, sanziona tale condotta con condanna a beneficio dell’Erario e non prevede alcuna discrezionalità in capo al giudice per tale ipotesi e che tale legge di conversione è entrata in vigore il 17.09.2011 ai sensi del suo art. 1, co.6

ritenuto che nessuna espressione normativa consenta di argomentare che la novella si applichi alle sole procedure di mediazione instaurate dopo la sua data di entrata in vigore, né tantomeno alle sole procedure di mediazione obbligatoria attinenti a processi iniziati anteriormente alla data medesima: infatti la predetta legge di conversione non reca alcuna norma di diritto intertemporale che deroghi al principio tempus regit actum, che deve pertanto essere interpretato, coerentemente con la natura sanzionatoria della norma, con riferimento alla data del fatto genetico della sanzione, nel caso di specie l’omessa comparizione all’incontro per la mediazione debitamente fissato

rilevato che a seguito di espresso invito del giudice non è stata allegata all’odierna udienza alcuna ragione integrante giustificato motivo per l’omessa partecipazione di parte attrice opponente s.a.s. al predetto procedimento di mediazione

rilevato che il contributo unificato complessivamente dovuto per il presente giudizio ammonta ad €550,00 complessivi, dati dalla somma della fase monitoria e della fase a cognizione piena, pertanto detta parte deve essere condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di identico importo

rilevato che la partecipazione degli altri tre attori opponenti alla mediazione obbligatoria

costituisce questione pregiudiziale di rito astrattamente idonea a definire il giudizio allo stato degli atti, passibile di rilievo officioso e incidente sul doversi procedere oltre nei rapporti processuali attinti da tale rilievo

visto l’art. 8 d.lgs. 28/2010


PQM
condanna parte attrice S. S.A.S. , in persona del legale rappresentante pro tempore, residente in omissis, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente a €550,00

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli attinenti alle notificazioni conseguenti all’irrogazione di pena pecuniaria a carico della parte indicate in dispositivo

visto l’art. 187 cpc

invita le parti alla precisazione delle conclusioni visto l’art. 281 sexies cpc

invita le parti alla discussione orale della causa

***

Parte attrice riferisce che il numero di fax corrisponderebbe a utenza di M.

* * *

Il giudice

Rilevato che la circostanza da ultimo allegata è del tutto sprovvista di prova

Visto l’art. 85 cpc

Dispone procedersi con la precisazione delle conclusioni e la discussione

***

Parti attrici: come da atto in opposizione a decreto ingiuntivo.

Parte convenuta: in via pregiudiziale, eccepisce l’improcedibilità della domanda ex art. 5 d.lgs. 28/2010; conseguentemente l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo di tutte o di parte delle parti processuali; nel merito, come in comparsa di costituzione e risposta.

Le parti chiedono in caso di prosecuzione i termini ex art. 183, co.6 cpc. Le parti discutono la causa illustrando i rispettivi argomenti.

Il giudice dichiara chiusa la discussione, si ritira in camera di consiglio, rinviando ad horas per la lettura della decisione. Invita tutte le parti a comparire alle ore 16.50 odierne nella medesima stanza in cui si è tenuta l’udienza, rendendosi presenti per la lettura della sentenza, che comunque avverrà, nell’ipotesi di assenza di una o più di esse non prima che siano decorsi 10 minuti dal succitato orario.

* * *

Riaperto il verbale alle ore 17.20, viene data lettura in udienza della seguente sentenza contestuale, alla presenza degli avvocati omissis

RG 772 / 2011

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Stefano Caramellino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento RG 772 /2011 promosso da

S. S.A.S., omissis; M., omissis

T., omissis

MA., omissis

Parte attrice Parte attrice Parte attrice Parte attrice

BANCA xxx SPA, omissis

CONTRO

Parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice: in via pregiudiziale accertare l’incompetenza territoriale del tribunale di Siena in favore di quello di Livorno Sezione Distaccata di PORTO FERRAIO per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo numero 73/2011; nel merito: in tesi: accertare e dichiarare l’inefficacia e l’invalidità e/o nullità dell’ingiunzione di pagamento numero 73/2011, per i motivi tutti di cui in narrativa e per quelli ulteriori che ci si riserva di dedurre e precisare in prosieguo di giudizio; sempre in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria: si chiede ammettersi c.t.u. contabile volta a determinare l’esatto ammontare delle partite di dare avere tra le parti, il tutto depurato dagli effetti dell’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi ed all’applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto.

Parte convenuta: in via pregiudiziale, eccepisce l’improcedibilità della domanda ex art. 5 d.lgs. 28/2010; conseguentemente dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo di tutte o di parte delle parti processuali; nel merito, previa dichiarazione di competenza territoriale del foro di Siena, respingere tutte le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi addotti in narrativa e conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto numero 73/2011 emesso dal tribunale di Siena l’1/2 febbraio 2011 a favore della banca xxx s.p.a.; nel merito e in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso la S.S.A.S. ed i garanti di questa M., T., MA., nei limiti di ciascuna loro fideiussione, al pagamento a favore della banca xxx S.P.A. delle somme che risulteranno di giustizia da questi dovute. Con vittoria di spese e di onorari.

Il giudice,

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

rilevato che l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito nella fase monitoria è stata formulata da parti attrici opponenti senza contestare tutti i fori alternativi ex art. 20 cpc, in particolare quello del luogo presso il quale l’obbligazione deve essere adempiuta (il domicilio del creditore al tempo della scadenza ex art. 1182, co. 3 cpc, che tra l’altro è appunto Siena)

rilevato che parti attrici opponenti neppure deducono che la clausola inerente alla competenza territoriale del foro in cui è sita Portoferraio vada interpretata come clausola di foro esclusivo malgrado la contemporanea pattuizione della competenza di questo Tribunale contenuta nelle fideiussioni

ritenuta pertanto l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale, così per come formulata;

rilevato che all’esito della prima udienza, con ordinanza riservata comunicata a tutte le parti costituite, era stato assegnato il termine di cui all’art. 5, co.1 d.lgs. 28/2010 per la promozione della mediazione obbligatoria, nella ricorrenza dei presupposti per tale statuizione

rilevato che detta norma è oggetto di giudizio di legittimità costituzionale in esito all’ordinanza TAR Lazio 12 aprile 2011, numero 3202, ma che tale circostanza non integra causa di sospensione necessaria ex articolo 295 c.p.c., poiché secondo la giurisprudenza di legittimità “il giudice, qualora ritenga rilevante la questione, [deve] investire a sua volta la Corte costituzionale e successivamente procedere alla sospensione del giudizio” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24946 del 24/11/2006 Rv. 593752, nonché le ordinanze emesse in pari data numeri 24947, 24949, 24950)

rilevato che la norma censurata di illegittimità costituzionale dal TAR Lazio inter Aliis prescrive il previo esperimento di una procedura per la risoluzione di controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili alternativa all’azione giudiziale, di fatto notoriamente dispendiosa in termini economici e, nell’odierna contingenza emergente dalle statistiche Istat nazionali e locali, di tempo

ritenuto pertanto che la mediazione obbligatoria, senza violare il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, introduca un ulteriore strumento di tutela dei diritti, la cui effettività, potenzialmente non minore di quella della giurisdizione nell’odierno contesto, necessita rebus sic stantibus del presidio dell’obbligatorietà, stante la novità dell’istituto

ritenuto per tali ragioni di non dover sollevare d’ufficio ex art. 23, commi 3 ss. Legge 87/1953, questione di legittimità costituzionale della predetta norma, peraltro nemmeno sollecitata dalle parti in causa, anche alla luce del fatto che al punto 9 della propria Risoluzione 13 settembre 2011 n. 2011/2026(INI) il Parlamento Europeo ha osservato “che i risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e Romania, dimostrano che la mediazione può contribuire a una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti”

considerato che l’improcedibilità deve essere rilevata d’ufficio dal giudice

rilevato che nel caso di specie le tre persone fisiche parti attrici opponenti, destinatarie dell’ingiunzione in qualità di fideiussori hanno conferito mandato a conciliare ad uno dei loro difensori, che tuttavia non risulta avere proposto alcuna domanda di mediazione in loro nome, bensì soltanto in nome e per conto della s.a.s. attrice opponente, ancorché in persona delle tre predette persone fisiche, sempre menzionate nella sola loro qualità di sue legali rappresentanti (docc. 3 attori, 17 convenuti, 21 convenuti)

rilevato che pertanto queste ultime, sebbene dotate della veste processuale di attrici opponenti, non hanno in alcun modo preso parte alla mediazione obbligatoria

rilevato che anche la s.a.s. promotrice di tale procedura, peraltro, si è limitata a depositare una domanda introduttiva di procedura di mediazione, senza poi prendere parte alla procedura stessa (lo si desume dal doc. 3 di parte attrice e 21 di parte convenuta) e senza corrispondere né le competenze del mediatore, né tantomeno le spese introduttive della procedura, al cui versamento risulta invece avere fatto luogo la convenuta opposta (doc. 20 di parte convenuta)

rilevato per di più che nel caso di specie parte attrice opponente ha promosso la procedura di mediazione senza provocare o procurare la presenza delle parti della presente lite (i tre attori opponenti persone fisiche) diverse dal convenuto opposto

ritenuto in punto di diritto che la prescrizione legale del previo esperimento della procedura media – conciliativa, in quanto intesa allo scopo della deflazione del contenzioso mediante l’offerta di un’effettiva ed attuale possibilità di definizione stragiudiziale della controversia anteriormente alla trattazione della medesima, non possa ritenersi soddisfatta mediante un mero formalistico deposito di domanda cui non faccia seguito alcun comportamento della parte proponente idoneo a perseguire né l’instaurazione di un effettivo ed integro contraddittorio di fronte al mediatore, né l’effettiva fruizione del servizio da quest’ultimo erogato, che trova il suo corrispettivo nel pagamento delle competenze del mediatore ritenuto pertanto che il comportamento elusivo tenuto dalla Sas attrice opponente nei confronti della prescrizione legale di un presupposto processuale, costituente norma imperativa poiché posta a presidio del giusto processo e della sua ragionevole durata mediante la complessiva deflazione del contenzioso civile, anche nell’interesse pubblico, integri gli estremi della frode alla legge, che da sempre l’interpretazione del Supremo Collegio identifica con il perseguimento in via di fatto di un risultato vietato dalla legge con norma imperativa (Cass. 11/01/1973, n. 63, conf. Cass. 17 luglio 1981, n. 4414, ma già Cass.

03/02/1967, n. 302, secondo cui atto in frode alla legge è quello che tende a “raggiungere fini contrari alla legge o ad ovviare a divieti tassativi di legge”; tutte le pronunce citate sono state adottate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte)

ritenuto che nel caso di specie lo scopo di eludere, sul piano sia della sua funzione processuale sia dei suoi riflessi pecuniari, l’obbligatorietà della media-conciliazione sia stato efficacemente perseguito da parti attrici opponenti, in contrasto con la norma imperativa processuale

ritenuto che ne discenda l’improcedibilità della causa di opposizione a decreto ingiuntivo in capo a tutti gli attori opponenti

ritenuto che la presente statuizione abbia forma di sentenza poiché le condizioni di procedibilità, come riconosciuto dalla giurisprudenza unanime sull’interpretazione dell’art. 145 d.lgs. 209/2005, incidendo sull’an del diritto di azione, sono idonee a definire la lite con

pronuncia in mero rito, che in difetto di contraria disposizione di legge non può che avere la forma prescritta dall’art. 279, co.3 n. 2 cpc; anche Trib. Roma, Sezione Distaccata di Ostia, 26 marzo 2012 ha ritenuto che il provvedimento con cui il giudice definisce la questione della procedibilità dell’azione ha natura sostanziale di sentenza

rilevato che in ragione dell’assoluta carenza di specifica allegazione e prova circa le somme asseritamente non dovute, palesata dalla mancanza di elaborati tecnici di parte, il decreto opposto è già stato munito, nei confronti di tutti gli attori opponenti, di efficacia esecutiva, sicché non si pone questione circa l’applicabilità dell’art. 653, co.1 cpc

rilevato ai fini delle spese di lite che non sussistono gravi ed eccezionali ragioni per discostarsi dal criterio della soccombenza, pertanto occorre applicare l’art. 9, co.3 d.l. 1/2012 e la tabella allegata al DM Giustizia 127/2004, in relazione al valore di causa compreso tra €103.300 ed €258.300

ritenuto che la definizione in rito, a fronte peraltro della qualità dell’attività difensiva svolta da parte convenuta, implichi la liquidazione degli onorari nel valore medio della forcella, tenuto conto che si sono tenute tre udienze, una delle quali non esauritasi nella discussione ritenuto che, anche alla luce dell’assoluta inconsistenza ai fini del merito dei documenti attorei, meriti una proporzionata sanzione ex art. 96, co.3 cpc la condotta dilatoria concretatasi nella tardiva rinuncia al mandato, inefficace sia perché non vi è prova che sia stata trasmessa ad alcuno degli attori opponenti, sia comunque ex art. 85 cpc, e vieppiù nella formulazione e reiterazione di manifestamente infondata istanza di rinvio per rinuncia al mandato, peraltro non accompagnata da istanza di rinvio ex art. 281 sexies cpc, ragione quest’ultima per cui la misura della sanzione va equitativamente contenuta entro il centesimo del valore di lite in linea capitale

visti gli artt. 281 sexies, 279 e 91 ss. cpc

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita

PQM

dichiara improcedibile l’opposizione proposta da parti attrici opponenti S. S.A.S. , in persona del legale rappresentante pro tempore, T., MA., M. avverso il decreto ingiuntivo Tribunale di Siena xx/2011, che conferma a favore di parte convenuta BANCA xxx SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore

condanna parti attrici opponenti S. S.A.S. , in persona del legale rappresentante pro tempore, T., MA., M., in solido tra loro,

1- a rifondere le spese processuali di parte convenuta BANCA xxx SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in euro 1195,00 per diritti, euro 4805,00 per onorari, oltre rimborso forfetario 12,50% ex art. 14 allegato al DM Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

2- al pagamento di una somma di €1.460,30 a favore di parte convenuta BANCA xxx S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli conseguenti alle statuizioni sopra adottate in tema di sanzione pecuniaria.

Siena, 25/06/2012 . Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 17.35

Il giudice

Stefano Caramellino

martedì 7 agosto 2012

MEDIAZIONE CIVILE - VERBALE DI OMOLOGA - lL Conservatore DEVE provvedere alla iscrizione dell'ipoteca giudiziale conenuta nell’accordo di conciliazione

Il verbale di accordo di mediazione, una volta omologato è    titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca, senza ulteriori passaggi , così hanno affermato i Giudici  del Tribunale di Varese che hanno ordinato al Conservatore di provvedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente
(QUESTO IL DECRETO)

""Trib. Varese, Sezione Prima civile, decreto 12 luglio 2012 (Pres. Buffone, est. Delmonte)
Omissis
Fatto
Osserva.
Ai sensi dell’art. 12 comma II, del d.lgs. 28/2010, il verbale di accordo, debitamente omologato, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca. Nell’alveo della mediazione, le parti – concludendo il negozio compositivo della lite – danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza che l’omologa incida sulla natura del patto. Ne discende che la previsione di cui all’art. 12 cit. va riferita, per l’appunto, all’accordo (eventualmente contenuto nel verbale) ma non ad atti diversi. Vi è, però, che nel caso in esame, è il Legislatore stesso ad avere effettuato una specifica scelta discrezionale prevedendo che l’ipoteca iscritta con l’accordo di mediazione sia “giudiziale”. Deve, dunque, prendersi atto di una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che vincola l’interpretazione nel senso di ritenere l’iscrizione, per l’appunto, giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti all’accordo e non al decreto.
E’ evidente che questa interpretazione presenta delle aporie: la base è volontaria ma la garanzia è giudiziale; d’altro canto, trattasi di scelta del legislatore favor mediatonis per evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litiganti di prevedere espressamente la garanzia nell’accordo, invece, oggi, assistito ope legis dal favore dell’ipoteca di tipo giudiziale.
Nulla per le spese, tenuto conto della particolarità della questione.
P.Q.M.
Ordina al Conservatore di provvedere alla iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente. Si comunichi. Nulla sulle spese
Decreto Esecutivo
Varese, 12.7.2012
Il giudice rel.
dr.ssa Chiara Delmonte
Il Presidente
dr. Giuseppe Buffone"

La parte che ha vinto il processo recupera le spese sostenute per la mediazione civile in quanto esborsi ex art.91 c.p.c.

La sentenza del Tribunale di Modena condanna la parte soccombente al rimborso della somma complessiva sostenuta per l’espletamento della mediazione, "stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.). Il convenuto va perciò condannato pure al rimborso della somma complessiva sostenuta per espletamento della mediazione.

venerdì 1 giugno 2012

Condanna in prima udienza per non aver partecipato alla mediazione

 

Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato in prima udienza i convenuti al versamento in favore dell’Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione. Il giudice ha applicato la sanzione prevista all’art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010 (nel testo modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138) condannando la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Il giudice non ha infatti ritenuto un “giustificato motivo” la  motivazione della mancata partecipazione addotta dai difensori dei convenuti che avevano ritenuto inutile il tentativo di mediazione <<in ragione della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette>>. Corretta è la decisione del giudice , anche alla luce dell’osservazione della Corte dei Conti che potrebbe condannare per danno erariale i giudici (togati e onorari) che non applichino la norma citata.

mercoledì 21 marzo 2012

Da oggi la mediazione obbligatoria anche per i sinistri e condominio

Finalmente anche le controversie vertenti su : risarcimento danni da sinistro stradale e di natanti e condominio, rintrano tra le materie che, ai sensi dell'art. 5 Dlgs 28/10 sono soggette all'obbligo di esperimento del tentativo di mediazione

giovedì 19 gennaio 2012

Mediazione e usucapione

Considerato che moltissimi mediatori della Calabria non fanno altro che chiedermi notizie in merito all'usucapione nelle procedure di mediazione, ebbene premesso che l'art. 5 del dlgs.28/10 nell' indicare le materie soggette all'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione,  pone tra queste genericamente i diritti reali non si può certamente affermare che, tale collocazione per quanto concerne le procedure di mediazione obbligatoria aventi ad oggetto riconoscimento della proprietà a titolo originario, non abbia già suscitato diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito.
Di recente con contrastanti posizioni, si sono pronunciati dei giudici sulla mediazione in tema di giudizi di usucapione: Tribunale di Varese ( ord. 20 dicembre 2011)  e Tribunale di Palermo ( Sez. distaccata di Bagheria Ord. del 30 dicembre 2011)  due opinioni opposte.
Mentre per il Tribunale di  Varese nei giudizi di usucapione l’accordo a seguito di conciliazione non può surrogare la sentenza (e quindi non può esser trascritto), per il Tribunale di Palermo l’accordo, invece, può esser trascritto in quanto attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata con la mediazione obbligatoria  (procedura necessaria) l’accordo raggiunto sostituisce a tutti gli effetti la sentenza e, come tale, è idonea ad esser trascritta).
Per il foro palermitano,le domande in tema di usucapione rientrano nell’ambito della mediazione obbligatoria costituendo domande relative a «controversie in materia di diritti reali» quelle volte ad ottenere l’accertamento dell’avvenuto acquisto, per possesso prolungato nel tempo, del diritto reale di proprietà o di un diritto reale di godimento. Le azioni di usucapione, conseguentemente, sono soggette a mediazione obbligatoria. Al riguardo, non è condivisibile quell’impostazione per cui – poiché la mediazione in tema di usucapione non può avere il medesimo effetto della sentenza (posto che non sarebbe trascrivibile il negozio di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione) – allora un’interpretazione costituzionalmente orientata del d.lgs. 28/2010 dovrebbe portare ad escludere le controversie in materia di usucapione dalla mediazione obbligatoria.