giovedì 22 dicembre 2011

Circolare "chiarificatoria" del ministero

Il Ministero della Giustizia, con circolare del 20 dicembre scorso, ha inteso chiarire i dubbi interpretativi insorti all’indomani del decreto interministeriale numero 145 del 2011.
Di seguito, i punti essenziali della circolare.
A) Sull’attività di vigilanza
L’amministrazione esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva (verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti) che successiva (verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie nonché le direttive di questa amministrazione).
B) Sul tirocinio assistito
- L’obbligo del tirocinio assistito riguarda solo i mediatori già iscritti;
- la partecipazione al tirocinio assistito comporta solo la presenza del mediatore in tirocinio senza compimento di ulteriore attività che riguardi l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento;
- costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio ad una singola fase del procedimento di mediazione;
- costituisce partecipazione valida, allo stato e tenuto conto del limitato numero di mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, anche la sola presenza del mediatore in tirocinio alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte;
- il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni 2 anni;
- la determinazione del numero dei mediatori in tirocinio che possono essere presenti di volta in volta è lasciata alla valutazione del responsabile dell’organismo, che terrà conto della natura dell’affare di mediazione e della propria capacità organizzativa e strutturale.
C) Sui criteri di assegnazione degli affari di mediazione
- Nei singoli regolamenti non si potrà fare generico rinvio alla previsione di cui all’art.3 del d.i. 145/2011;
- tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, cioè le specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all’attività professionale esercitata.
D) Sulla chiusura del procedimento
- Nei casi in cui vi è obbligatorietà del tentativo di conciliazione, è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il mediatore dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento di mediazione.
E) Sulle modifiche in materia di indennità
- Le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva;
- al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione, entrambe devono essere corrisposte;
- oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’art.16, commi 3 e ssgg. del d.m. 180/2010, come modificati dall’art.5 del d.m. 145/2011;
- oltre alla suddetta indennità complessiva dovranno essere corrisposte, altresì, le spese vive, purchè documentate dall’organismo di mediazione;
- in caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.76 del t.u. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso né nei confronti della parte né nei confronti dell’erario o, in generale, dell’amministrazione.

mercoledì 21 dicembre 2011

Fallisce il tentativo di sospensione della mediazione

Fallisce il tentativo di sospendere l'efficacia del regolamento attuativo delle disposizioni in materia di mediazione civile.

Il Tar Lazio, infatti, con l'ordinanza 20 dicembre 2011, n. 4911 e l'ordinanza 20 dicembre 2011, n. 4909, ha rigettato la sospensione dell'efficacia del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e del successivo D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

Secondo i giudici romani  non sussisteva un danno grave e irreparabile ai fini della concessione della richiesta misura cautelare.

I ricorsi erano stati presentati dall'Unione Nazionale delle Camere Civili contro il Ministero della Giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

martedì 20 dicembre 2011

Relazione del presidente emerito della Corte Costituzionale G.M. Flick

A proposito di mediazione leggete come conclude la relazione il presidente emerito della Corte Costituzionale G.M. Flick

 
La mediazione civile e commerciale: giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?* Gli interrogativi  del Presidente emerito della Corte Costituzionale e già Ministro di Grazia e Giustistia nel 1996, avvocato Giovanni Maria Flick. Il relatore  si pone  tre domande che sono alla ricerca di una risposta intorno alla mediazione civile e commerciale: 1) Ce ne era veramente bisogno? 2) Si poteva fare? 3) A che serve? Questa la risposta conclusiva dell'emerito avvocato:
" In un tempo in cui vanno valorizzate le prassi virtuose, in cui le riforme migliori non sono quelle che muovono dall’alto, ma quelle che coinvolgono tutti ad ogni livello e dimensione del sociale, non vedo perché non guardare al nuovo modello conciliativo in una prospettiva ottimistica. “Serve?”: i delatori della mediazione non esitano a dire di no. Io credo invece di si, quale espressione del “sociale” a metà strada tra Stato ed autonomia privata.