venerdì 29 aprile 2011

Credito d'imposta per l'anno 2010, per tutti coloro che hanno espletato il tentativo di conciliazione

Buone notizie per i contribuenti che si sono avvalsi nel 2010 del servizio di Conciliazione, la mediazione svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale. L'Assonime - Associazione fra le società italiane per azioni - conferma che questi potranno, infatti, beneficiare di un credito di imposta fino a 500 euro, se la mediazione si è chiusa favorevolmente, o fino a 250 euro, qualora il tentativo di conciliazione si sia invece risolto negativamente. Ricordiamo che la mediazione, per alcune materie, è diventata obbligatoria dal 21 marzo scorso.
A partire da quest'anno, perciò, il Ministero di Giustizia è tenuto a comunicare ai contribuenti, entro e non oltre il 30 maggio, l'esatto importo del credito d'imposta spettante. Tale cifra può essere utilizzata in compensazione tramite modello F24 oppure, se non si è titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. I contribuenti dovranno quindi indicare l'importo del "bonus conciliazione" nella colonna 1 del quadro G, sezione VI, rigo G8, sulla base dell'ammontare del credito comunicato dal ministero.
I termini di scadenza per la presentazione del modello 730 sono ormai vicini: 2 maggio per chi lo presenta ai sostituti d'imposta, che prestano assistenza fiscale, o 31 maggio per chi si avvale dei Caf o dei professionisti abilitati.

giovedì 14 aprile 2011

Mediazione civile: pronuncia Tar Lazio non sospende la mediazione

Ieri i nemici , rectius gli pseudo-amici della mediazione e conciliazione , hanno fatto circolare in giro che " la conciliazione" fosse sospesa. Moltissimi i colleghi che mi hanno chiamato allarmati , per avere informazioni in merito. Mi rendo conto che, mio malgrado , continua l'attività di disinformazione che già  ha prodotto molteplici danni a molti professionisti. Con riferimento alla pronuncia emessa ieri dal Tar del Lazio, il Ministero della Giustizia  ha precisato che, il giudice amministrativo ha rimesso la questione dell’obbligatorietà della mediazione alla Corte costituzionale perché si pronunci come nelle sue prerogative, ma, significativamente, non ha sospeso, come pure avrebbe potuto, il regolamento attuativo impugnato che, al pari della corrispondente disciplina legislativa, resta vigente e operante, come in ogni altro dei molti casi in cui pende una questione di legittimità su norme processuali.
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.wp;jsessionid=C6BC4FDC726B7D23830CD1A039C44FBF.ajpAL02?previsiousPage=homepage&contentId=COM629401

mercoledì 13 aprile 2011

MEDIAZIONE CIVILE ORDINANZA DEL TAR: STIAMO AI FATTI E NON ALLE ESALTAZIONI

cartoon_tutela1Il TAR Lazio del 12 aprile 2011 ha emesso un’ordinanza "interlocutoria" che non, ha valore definitivo,  è  servita, soltanto   a tenere aperto il dialogo tra coloro che hanno proposto il ricorso e i cittadini. L’ordinanza emessa  può essere suscettibile di cambiamenti e sviluppi, ma, l’ossatura della legge  resta ed è quella  stabilita nell’art. 60 DELLA  LEGGE 69/2009, nel D. Leg.vo 28/2010 e  nel D.M. 180/2010.
L’aver dichiarato  rilevante e non manifestamente  infondata, in relazione agli artt.  24 e 77 della Costituzione, la questione  di legittimità costituzionale di alcuni commi dell’art. 5 , non ha fatto altro che rafforzare l’istituto della mediazione civile , che comunque resta vigente  così come pubblicata.  Salvo che la Corte Costituzionale non smentisca se stessa a proposito di procedibilità di alcune controversie civili, (sentenze: cfr. Corte Cost. 13 luglio 2000, n. 276; Corte Cost. 4 marzo 1992, n. 82 e, in relazione al giusto processo, Corte Cost. 19 dicembre 2006, n. 436 - n. 47 del 1964, nn. 56, 83, 113 del 1963, n. 40 del 1962 - n. 46 del 1974 -) per ora è necessario solo isolare  chi fino ad oggi ha solo mirato all’aggravamento dei conflitti sociali.
La Corte Costituzionale, ha sempre affermato che lo scopo  deflattivo dei procedimenti civili connaturati al tentativo di conciliazione obbligatoria, rappresentano certamente un interesse generale, anche in considerazione dei tempi ristretti nei quali si deve concludere la procedura di mediazione (quattro mesi) e del costo ragionevolmente contenuto per le parti che vi ricorrono, non si vede ora per quale motivi dovrebbe andare contro corrente e contro l'U.E.
A tal proposito, dice il presidente Pecoraro, dell'Associazione Nazionale per l'Arbitrato e la Conciliazione, tutti hanno detto e  parlato di tariffe applicabili alla  mediazione ma NESSUNO,-  T.A.R.  compreso - ha mai fatto un raffronto serio tra quello che costa - anche in termine di tempo-  un giudizio ordinario e una conciliazione. Un giudizio per un valore di causa di euro  516.501, che parte dalla difesa stragiudiziale costerà quanto in appresso:
  • difesa stragiudiziale  euro 5.653,21 per parte;
  • giudizio di primo grado 23.788,67 per parte.
Dopo la sentenza la parte che ha avuto ragione nel giudizio  deve attivarsi per recuperare quanto deciso dal giudice e dunque l’avvocato deve   introdurre una nuova procedura per l’esecuzione della sentenza, che se passata in giudicato, assomma ulteriori  compensi   per l’avvocato  pari ad euro  3.065,00 per il decreto ingiuntivo più euro 956,12 per il precetto. Il soccombente non paga? L’avvocato  pone in essere  ulteriori procedure  (esecuzione mobiliare euro 2.846,61, esecuzione immobiliare:  euro 5.284,66 - esecuzioni presso terzi euro 3.761,32). Per concludere: dopo circa 10 anni di durata del processo  le parti hanno speso: l’attore, euro  45.355,59 la controparte  euro  29.441,88. Viceversa con la conciliazione avrebbero speso per l’indennità  al conciliatore la modica cifra di 1.333, 33 euro per parte.Da questi compensi sono esclusi quelli per eventuale appello e cassazione. Questo è il vero motivo per cui la Corte  Costituzionale  e la Corte di Giustizia Europea hanno deciso a favore dell’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di conciliazione in materia di mediazione civile e commerciale. Appare chiaro dunque, che il TAR LAZIO, ha agito alla "Ponzio Pilato," , lavandosi le mani e trasferendo alla Corte Costituzionale la quale  con le tante sentenze sopra richiamate ha già dichiarato costituzionali sia l'art. 24 che il 77.
Pienamente d’accordo,invece,  è il presidente Pecoraro, su una rivisitazione dell’articolo 16 del  D. Leg.vo 28/2010, richiamato nell'ordinanza "interlocutoria",  in merito ad una migliore regolamentazione  degli organismi di  conciliazione pubblici o privati. Avevo colto da tempo,  continua Pecoraro, che saremmo giunti a questo stato di cose, sia per la formazione dei mediatori professionali che il proliferare di organismi "fatti in casa", senza valore aggiunto. E' lontano il tempo che  facevo presente al Ministro - dice Pecoraro - che  a gestire il procedimento di mediazione  dovevano essere gli ordini professionali, le camere di commercio,  e  quegli enti privati con un minimo di anzianità quinquennale di operatività nei sistemi A.D.R. (Alternative <dispute Resolution). Il risultato, ad oggi,  è che  gente senza scrupoli sta  approfittando del silenzio-assenzo e dei controlli che saranno  fatti a "posteriori" dal Responsabile del servizio,  per  "fare affari" sulle spalle dei giovani.