Considerato che moltissimi mediatori della Calabria non fanno altro che chiedermi notizie in merito all'usucapione nelle procedure di mediazione, ebbene premesso che l'art. 5 del dlgs.28/10 nell' indicare le materie soggette all'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, pone tra queste genericamente i diritti reali non si può certamente affermare che, tale collocazione per quanto concerne le procedure di mediazione obbligatoria aventi ad oggetto riconoscimento della proprietà a titolo originario, non abbia già suscitato diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito.
Di recente con contrastanti posizioni, si sono pronunciati dei giudici sulla mediazione in tema di giudizi di usucapione: Tribunale di Varese ( ord. 20 dicembre 2011) e Tribunale di Palermo ( Sez. distaccata di Bagheria Ord. del 30 dicembre 2011) due opinioni opposte.
Mentre per il Tribunale di Varese nei giudizi di usucapione l’accordo a seguito di conciliazione non può surrogare la sentenza (e quindi non può esser trascritto), per il Tribunale di Palermo l’accordo, invece, può esser trascritto in quanto attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata con la mediazione obbligatoria (procedura necessaria) l’accordo raggiunto sostituisce a tutti gli effetti la sentenza e, come tale, è idonea ad esser trascritta).
Per il foro palermitano,le domande in tema di usucapione rientrano nell’ambito della mediazione obbligatoria costituendo domande relative a «controversie in materia di diritti reali» quelle volte ad ottenere l’accertamento dell’avvenuto acquisto, per possesso prolungato nel tempo, del diritto reale di proprietà o di un diritto reale di godimento. Le azioni di usucapione, conseguentemente, sono soggette a mediazione obbligatoria. Al riguardo, non è condivisibile quell’impostazione per cui – poiché la mediazione in tema di usucapione non può avere il medesimo effetto della sentenza (posto che non sarebbe trascrivibile il negozio di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione) – allora un’interpretazione costituzionalmente orientata del d.lgs. 28/2010 dovrebbe portare ad escludere le controversie in materia di usucapione dalla mediazione obbligatoria.
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