L’Avv.
Luigi Quintieri ci parla delle principali novità.
Ritorna la mediazione civile obbligatoria dal 21 settembre 2013,
grazie al decreto “del fare”, in molte materie civili, esclusa però l’Rc
auto. Dopo l’arresto improvviso del
settore a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, per una
mera irregolarità formale, torna
l’obbligo della mediazione nelle cause civili per un tempo non superiore ai 4
anni in modo da “sperimentare” il tentativo obbligatorio di conciliazione nei
contenziosi soprattutto in termini di minori costi e accelerazione nei
processi. A renderlo noto è l’ Avv. Luigi Quintieri, docente in materia
di mediazione e coordinatore di Concilia Consumatori , Organismo di mediazione
ed Ente di formazione in materia di mediazione accreditato dal Ministero della
Giustizia.
Quali materie sono interessate dal tentativo obbligatorio di mediazione e quali sono le principali novità introdotte dal Decreto del Fare ?
Quali materie sono interessate dal tentativo obbligatorio di mediazione e quali sono le principali novità introdotte dal Decreto del Fare ?
“Sono i contenziosi in
materia di condominio, diritti reali, successioni ereditarie e divisioni,
locazione, comodato, affitto di aziende, ma anche risarcimento del danno
derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi e
bancari – spiega Quintieri- sono queste le cause civili che dal 21 settembre
2013 dovranno essere prima risolte, o almeno si dovrà tentare di risolvere, con
la mediazione obbligatoria. Importanti
novità- continua Quintieri- sono date , però, dalla nuova procedura . Intanto la mediazione
dovrà avere una durata massima di 3 mesi e il primo incontro è
totalmente gratuito per le parti che pagheranno solo ed esclusivamente i
diritti di segreteria non anche l’indennità del mediatore. Pertanto quando viene presentata la domanda di
mediazione, il responsabile
dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non
oltre trenta giorni dal deposito della domanda . Le parti, assistite da un
avvocato, nel primo incontro informativo dinanzi il mediatore , valuteranno se
intendono proseguire nel tentativo di mediazione e nel caso in cui riescano,
attraverso l’attività del mediatore, a raggiungere un accordo risolutivo della
loro controversia, il verbale di accordo sarà sottoscritto dalle parti stesse e
dai loro legali e costituirà, da subito, titolo esecutivo per l’espropriazione
forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di
fare e non fare, l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Sono, pertanto, gli
avvocati che, in questo caso, attestano e certificano la conformità
dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri
casi-conclude Quintieri-, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza
di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della
regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine
pubblico". L’Avv, Quintieri,
ricorda infine che maggiori informazioni sono reperibili presso tutti gli
uffici “Concilia Consumatori” presenti su tutto il territorio regionale.
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